(la
nuova normativa e i profili di vigilanza)*
Struttura
delle operazioni di cartolarizzazione
La securitization è una tecnica finanziaria complessa volta a
realizzare un processo[1]
attraverso il quale attività a liquidità differita (crediti o altre attività
finanziarie non negoziabili produttivi di flussi di cassa periodici) vengono
convertiti in prodotti finanziari rappresentati da titoli negoziabili,
collocabili sui mercati, attraverso la loro cessione ad un soggetto
specializzato.
In sostanza con l’operazione di securitization i flussi di cassa futuri
derivanti dal portafoglio di attività di un’impresa vengono ceduti ad un
soggetto specializzato che provvede a “riconfezionarli” e a presentarli sul
mercato sotto forma di titoli aventi caratteristiche di rendimento/rischio
coerenti con le condizioni
prevalenti del mercato stesso e quindi collocabili presso gli
investitori.
Si spostano così i flussi finanziari dal
mercato del credito al mercato dei capitali.
Il processo, composto da più operazioni e
in cui intervengono diversi soggetti, si articola sostanzialmente in tre
fasi:
1) individuazione degli asset da
cartolarizzare;
2) cessione degli asset allo Special Purpose
Vehicle;
3) emissione e collocamento dei valori
mobiliari rappresentativi degli asset
ceduti.
Nella individuazione degli asset da “cartolarizzare” occorre
tener presente che questi devono essere adatti a produrre i flussi di cassa per
il pagamento degli interessi ed il rimborso dei titoli emessi. Devono pertanto
essere caratterizzati da:
°
operazioni
sottostanti omogenee (uniformi e standardizzate) dal punto di vista giuridico e
finanziario (forma tecnica, rendimento, durata,
ammortamento);
°
portafoglio
di importo complessivo rilevante;
°
operazioni
sottostanti diversificate dal punto di vista economico-tecnico (dei settori di
attività economica, della tipologia di debitori, della loro collocazione
geografica, ecc.) tali da determinare un grado di rischio stabile e
quantificabile;
°
flussi di cassa regolari e preventivabili
(eventualmente tramite l’utilizzo di tecniche statistiche)[2].
Normalmente tali asset sono pertanto rappresentati da
crediti molto frazionati con un elevato grado di trasparenza
statistico-finanziaria. Negli Stati
Uniti, dove tale meccanismo finanziario si è sviluppato maggiormente, gli asset che hanno formato oggetto più
frequentemente di operazioni della specie sono stati i crediti derivanti
dall’utilizzo delle carte di credito, il leasing, i finanziamenti personali, i
mutui ipotecari, e, da ultimo, i
diritti cinematografici e musicali. Le operazioni finora effettuate in Italia
hanno riguardato principalmente le sofferenze bancarie e i contratti di
leasing[3].
Una volta individuati gli asset che presentano le caratteristiche
per essere cartolarizzati, il processo di securitization prosegue nella
individuazione della struttura della cessione In questa fase assumono un ruolo chiave i meccanismi di
isolamento, segregazione degli asset
oggetto della securitization dal
bilancio del cedente. L’operazione presuppone normalmente la costituzione di
un intermediario specializzato (Special Purpose Vehicle - S.P.V.) che si
rende titolare delle attività e che emette i titoli, allo scopo di garantire la
completa indipendenza degli asset da
cartolarizzare dal patrimonio e dalle vicende che interessano il soggetto
cedente (bankruptcy
remote).
L’emissione e il collocamento degli A.B.S. deve rispondere alle esigenze degli
investitori e pertanto i flussi generati dagli asset devono essere “aggiustati e
ricomposti” per costruire quelle caratteristiche (piano di ammortamento, tasso
di interesse, valuta di denominazione, ecc.) dei titoli oggetto della
“cartolarizzazione” che soddisfino le esigenze del mercato. Questa fase di “repackaging” è pertanto fondamentale per
la riuscita dell’operazione e può comportare l’affiancamento di garanzie,
l’utilizzo di forme di assicurazione, di strumenti derivati sui tassi o sulle
valute, ecc. (cfr. infra).
I titoli (Asset Backed Securities), dovranno comunque essere emessi con la
clausola “limited recourse”, in base
alla quale il pagamento degli interessi ed il rimborso del finanziamento potrà
avvenire solo a condizione che abbia luogo l’incasso degli asset acquistati con il finanziamento
dei titoli. Pertanto il soggetto emittente non risponde nei confronti dei
soggetti eroganti se non nei limiti del portafoglio separato degli asset ceduti.
Una volta realizzata la cartolarizzazione
occorre procedere alla gestione degli attivi ceduti per garantire i flussi di
cassa al servizio dei titoli emessi.
Le operazioni di cartolarizzazione
vengono realizzate per trasferire il rischio relativo agli asset ceduti ad altri soggetti. Il
trasferimento è completo quando:
°
la cessione
avviene pro-soluto;
°
vi è
assenza di garanzia sui titoli da parte del cedente e del gruppo di
appartenenza[4];
°
non vi sono
rapporti partecipativi tra cedente e ceduto;
°
viene
evitato il riacquisto dei titoli da parte del cedente e degli altri soggetti
appartenenti al medesimo gruppo dello stesso.
Segregazione degli asset
La segregazione degli asset è l’aspetto più rilevante del
processo. Nell’esperienza internazionale, è stata realizzata attraverso due
tipologie di soggetti: i fondi comuni e le società
specializzate.
La prima tipologia di soggetto viene
utilizzata principalmente in Francia (i c.d. Fonds communs de créances) e in Spagna (Fondos de Titulizacion Hipotecaria) per
i prestiti ipotecari. Il conferimento degli attivi a fondi comuni specializzati
consente la loro cartolarizzazione attraverso l’emissione delle quote di
partecipazione. La configurazione dell’operazione è pertanto individuata dalla
normativa inerente gli O.I.C.R..
La seconda tipologia di soggetto può
realizzare il processo di cartolarizzazione attraverso due modalità
distinte:
1. pay-through, in base al quale gli asset vengono “ceduti” all’ S.P.V., il quale emette in contropartita
titoli sul mercato obbligazionario;
2. pass-through, in base al quale gli asset vengono conferiti all’ S.P.V. (che ha natura di trust) il quale emette titoli di
partecipazione che rappresentano quote del trust. Gli acquirenti dei titoli di
questo intermediario diventano proprietari (beneficial ownership), attraverso l’S.P.V., di quota parte dei debiti
ceduti.
Limitando l’esame alla prima modalità,
più comune[5],
l’operazione di securitization, nella
sua forma più semplice, coinvolge tre soggetti:
·
il titolare
dei crediti (“Originator”) che cede
pro-soluto il portafoglio da titolarizzare;
·
una società
veicolo (Special Purpose Vehicle - S.P.V.), che
acquista da quest’ultimo il portafoglio crediti provvedendo alla conversione
dello stesso in attività negoziabili
(Asset Backed Securities –
A.B.S.);
·
l’investitore che sottoscrive i titoli
oggetto della cartolarizzazione.
Per realizzare il processo di
segregazione, il quale impone che il soggetto interposto (S.P.V.) non debba essere influenzato
dalle vicende del cedente (e in particolare dal rischio di fallimento), diviene
necessario che:
1.l’S.P.V. debba essere completamente
indipendente (dal punto di vista giuridico, economico e finanziario) dall’Originator ;
2.l’S.P.V. debba avere vita limitata e
rivolgere la propria attività esclusivamente all’acquisto degli asset, senza effettuare alcun altra
operazione;
3.il suo azionista deve essere un soggetto
a bassissimo rischio;
4.la cessione avvenga nella forma
pro-soluto.
Il portafoglio degli asset così configurato viene destinato
in via esclusiva a garantire il pagamento degli interessi e del capitale ai
titolari delle A.B.S.
emesse.
Credit enhancement
Il procedimento nella realtà non è mai
così semplice sia per i vincoli normativo-fiscali che si incontrano nella
configurazione dell’operazione, sia per la necessità di rendere più appetibile
l’emissione dei titoli sul mercato, rispetto alle caratteristiche degli attivi
cartolarizzati.
Vi sono tecniche, dette di “credit enhancement”, che consentono di
colmare il divario tra le qualità del portafoglio e la propensione al rischio
degli investitori e di migliorare il rating e/o di abbassare il tasso di
emissione del prestito. Queste tecniche, che mettono in gioco altri soggetti nel
processo di securitization, possono
consistere:
-
nell’ over-collateralization, ossia
nell’emettere un importo complessivo di titoli A.B.S. inferiore al valore degli asset
cartolarizzati;
-
nel
costituire un reserve account, formato dalla differenza (excess-spread) tra il tasso sugli asset e il rendimento subordinato per
gli investitori, largamente superiore alla percentuale storica degli insoluti,
in modo che, qualora si verifichino insolvenze o ritardi nei flussi, l’S.P.V. possa attingere al fondo di
garanzia;
-
nell’emissione di tranche subordinate di titoli (junior class) aventi rendimento (e
rischio) maggiore, che costituiscono un cuscinetto di protezione rispetto alla
tranche di senior class, la quale
riceve i pagamenti in via
prioritaria rispetto alla prima;
-
nella
costituzione di garanzie da parte di primari soggetti del mercato, a favore dei
portatori dei titoli A.B.S.;
-
in forme di
assicurazione delle performance da parte di compagnie di assicurazione, per
coprire il rischio di insolvenze superiori alle percentuali
standard;
-
nella
costituzione di un deposito presso l’emittente di importo pari ad una
percentuale del prezzo del portafoglio crediti, la cui restituzione, per
interessi e capitale, è postergata al pagamento di quanto spettante ai detentori
delle A.B.S..
Le tecniche di cui sopra sono rilevanti
per l’attribuzione alla emissione di un “rating” adeguato, necessario per
realizzare il collocamento dei titoli.
Sulla base di quel che si è detto, il
meccanismo dell’operazione risulta complesso e deve essere attentamente
costruito in ogni dettaglio, in quanto una eventuale lacuna può produrre effetti
economici sui flussi finanziari
tali da rendere inefficace l’intero processo.
I soggetti che in ipotesi possono essere
coinvolti nel processo di securitization, possono divenire
numerosi, anche in relazione alle esigenze particolari che in ciascuna
operazione può manifestarsi e alle capacità “creative” espresse nella
costruzione delle stesse (cfr. schema 1):
- Agenzia di
rating;
- Garante,
che presta eventuali garanzie assicurative collaterali;
- Assicuratore, che interviene per coprire
alcuni possibili rischi finanziari;
- Merchant bank, che fornisce la consulenza per la
costruzione dell’operazione e si occupa del classamento dei
titoli;
- Trustee, soggetto che rappresenta i portatori
dei titoli e garantisce il corretto comportamento dell’S.P.V. emittente
attraverso la possibilità di effettuare dei controlli e dare direttive, nonché,
in alcuni casi, di sostituirsi al Servicer;
- Sponsor, che fornisce il proprio ausilio nella
quotazione degli A.B.S. in un mercato
regolamentato;
- Conduit bank, che si interpone tra l’S.P.V. cessionario e l’S.P.V. emittente per evitare problemi
fiscali;
- Servicer,
che può essere lo stesso Originator, incaricato di incassare ed
amministrare i crediti ceduti, nonché di recuperare i crediti nel caso di
inadempimento del debitore;
- Back up servicer, che subentra in tempi rapidissimi al Servicer nel caso in cui si verifichi
un Servicer Termination Event (ad es.
fallimento);
- Liquidity Provider, che anticipa al cessionario la
liquidità necessaria per il pagamento puntuale dei flussi necessari a
fronteggiare le scadenze degli A.B.S., nel caso in cui vi siano ritardi
negli incassi dei flussi finanziari relativi al portafoglio
crediti;
- Swap provider, che fornisce all’S.P.V. le opzioni che consentono a quest’ultimo di
proteggersi dai rischi di variazione dei tassi di interesse e di
cambio;
- Collocatore, che si occupa del
collocamento dei titoli.
Finalità delle operazioni di
cartolarizzazione
Le operazioni di cartolarizzazione
consentono non soltanto di modificare la struttura finanziaria dell’azienda
cedente, ma anche la possibilità di drastici mutamenti nella struttura
dell’attivo e dei rischi. Permette quindi una elevata flessibilità nell’asset-liability management, consistente,
ad es.:
· nel
rimuovere dall’attivo gli asset e dal
passivo le riserve e i finanziamenti costituite per
fronteggiarlo;
· nell’
abbandonare rapidamente settori ritenuti non strategici per concentrarsi nel “core business” (riposizionamento
strategico), mantenere il rapporto con la clientela e arricchendone i servizi
senza diffondere informazioni privilegiate (attraverso lo svolgimento
dell’attività di servicing), senza
utilizzare risorse proprie e accrescendo, pertanto, la componente di “servizi”
rispetto a quella di “intermediazione danaro”;
· nel
miglioramento della liquidità aziendale;
· nella
possibilità di ottenere finanziamenti correlati alle caratteristiche dell’attivo
(ridurre il rischio di interesse);
· nell’opportunità di entrare nel mercato
del risparmio, avviando rapporti con investitori istituzionali e con i mercati
internazionali;
· nella
possibilità di conservare, per le operazioni di leasing, il diritto alla riscossione dei
canoni e all’ammortamento dei cespiti in quanto nel caso specifico vengono
ceduti i crediti impliciti e non i beni dati in leasing, che rimangono nel patrimonio
del cedente.
Particolari opportunità sorgono per gli
operatori bancari in quanto l’operazione consente di:
-
rafforzare
la posizione sul mercato dei capitali;
-
migliorare
i ratios patrimoniali (mezzi
propri/impieghi) e gli indici di redditività;
-
ridurre
il rischio creditizio e gestire in
forma innovativa lo stesso.
La cartolarizzazione dei crediti comporta
possibili miglioramenti anche nei mercati creditizi stimolando l’apertura di un
mercato secondario di crediti bancari. Questo[6]
determina:
-
un riesame del merito creditizio che
introduce una più forte disciplina nella
erogazione del credito;
-
il
superamento del rischio di concentrazione degli attivi attraverso la possibilità
della cessione del rischio ad essi inerenti;
-
la
creazione e lo sviluppo di contratti derivati su crediti, di grande utilità per
la gestione e il controllo del rischio.
In conseguenza si potrebbe sviluppare una
gestione degli asset, da parte degli
intermediari finanziari, secondo logiche di portafoglio, con una
specializzazione in specifici settori economici o territoriali nei quali si
possiede un vantaggio conoscitivo.
Gli investitori vedono crescere le
opportunità di impiego e di diversificazione dei rischi in relazione
all’ampliamento della quantità e la gamma di strumenti disponibili, attraverso
la sostituzione di titoli negoziabili (A.B.S.) ai tradizionali strumenti
creditizi.
L’ampliamento dello spessore dei mercati
finanziari, infine, apporta
benefici nella ripartizione dei rischi anche a livello di
sistema.
schema
1
STRUTTURA
DELL’ OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE

ARRANGER SPONSOR
COLLOCATORE

GARANTE
(finanziamento) (cessione) (sottoscrizione
titoli)

![]()
CESSIONE (finanziamento) RATING
(sottoscrizione
titoli) LIQUIDITY
PROV.IDER SWAP
PROVIDER
![]()
![]()
![]()


![]()

La
cartolarizzazione in Italia
In Italia il procedimento di
cartolarizzazione si scontrava con problemi di carattere legale soprattutto nella
fase di emissione dei valori mobiliari, per effetto della normativa civilistica
che impone uno stretto rapporto tra i titoli di natura obbligazionaria emessi e
il patrimonio della società (cfr. art. 2410 c.c., art. 11 T.U. bancario[7]
e relativa delibera di attuazione del CICR del 3 marzo 1994). Nel nostro
ordinamento, infatti, il patrimonio
societario assume una funzione di garanzia nei confronti dei creditori e dei
terzi. Per tale motivo l’S.P.V.
emittente avrebbe dovuto dotarsi di ingenti mezzi patrimoniali, il che
avrebbe reso l’operazione di securitization antieconomica e non
competitiva. Viceversa nel caso della cartolarizzazione la tutela dei portatori
dei titoli è assicurata dal processo di segregazione degli attivi sui quali
vengono emessi gli A.B.S.. Questo
processo assicura che l’S.P.V. non
abbia alcuna capacità di attività autonoma che possa pregiudicare i creditori, i
quali possono rivalersi solo sugli attivi oggetto di cartolarizzazione; gli
investitori non possono avere alcuna pretesa nei confronti del Vehicle né dell’Originator in quanto i titoli vengono emessi con la clausola
“limited recourse”.
I vincoli normativi sopra accennati hanno
comportato - in passato - l’esigenza di separare il processo di securitization attraverso la
costituzione due S.P.V., entrambe
indipendenti dall’Originator:
·
un S.P.V. che acquisti pro-soluto il
portafoglio crediti ceduto dall’Originator e che, in quanto cessionario
di crediti d’impresa, sia
qualificata come società di factoring
di diritto italiano (primo Vehicle);
·
un S.P.V. (secondo Vehicle) costituito da un gruppo
estero “off-shore” il quale da un
lato effettui l’emissione delle Asset
Backed Securities, dall’altro eroghi al primo S.P.V. italiano un finanziamento
rimborsabile secondo i flussi finanziari derivanti dal portafoglio crediti; nel
suo attivo figura pertanto, una attività - il prestito erogato - che “replica”,
quanto ai flussi generati e grado di rischiosità, il portafoglio crediti di
proprietà dell’S.P.V.
italiano.
La Legge 30 aprile 1999 n°
130
La progressiva diffusione anche in Italia
del processo innovativo descritto ha fatto sorgere la necessità di rimuovere
tali impedimenti normativi e rendere fiscalmente meno onerosa l’operazione. Un
primo passo è stato realizzato attraverso la previsione normativa che consente,
ai fondi comuni di investimento, di investire il patrimonio in qualsiasi “tipo
di beni, di strumenti finanziari e di altri valori” , permettendo così la
costituzione in Italia di “Fonds commun
de crèances” (art. 39, comma 2, lett. d T.U.I.F.[8]).
L’approvazione definitiva, in data 30
aprile 1999, della legge sulla cartolarizzazione dei crediti (Legge 30 aprile
1999 n° 130[9])
consente ora la realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione anche in
Italia, superando molti dei problemi prima descritti, avendone disciplinato la
materia.
Un primo esame dei contenuti principali
della Legge 130/99 fa emergere alcuni aspetti di rilievo. Il primo è contenuto
nell’art. 1, il quale dispone che
la legge si applichi ai “crediti pecuniari, sia esistenti sia
futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti”. La
previsione della applicazione ai soli crediti pecuniari potrebbe sembrare
limitativa. Peraltro, considerato che tali crediti possono essere anche non
ancora esistenti, il campo di applicazione si allarga di molto, potendo
ricomprendere molte delle
fattispecie di cartolarizzazione già realizzate in Italia e all’estero
aventi oggetti non comuni (diritti cinematografici, immobili dati in affitto,
ecc.). Viceversa non è applicabile ad alcune fattispecie più “esotiche”, quali
le “sintetic securitization” che si
realizzano attraverso la cessione del solo rischio creditizio utilizzando
strumenti derivati (credit default
swap)[10].
La cessione può avvenire sia nella forma
pro-soluto che pro-solvendo, anche se appare più adatta la prima, in quanto consente la
effettiva segregazione degli asset.
Sembra che la Legge 130/99 non abbia voluto porre limitazioni alla forma della
cessione per evitare di precludere eventuali tecniche innovative di
cartolarizzazione e/o realizzare operazioni per fini
specifici.
I crediti oggetto della cessione, essendo
normalmente una pluralità di rapporti, possono essere individuabili “in
blocco”. Per la individuabilità “in blocco” dei crediti occorre far
riferimento a criteri oggettivi di omogeneità idonei a consentire ai debitori (e
ai terzi in generale) la conoscibilità della cessione sulla base della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne, invece, il
riferimento ai “crediti futuri”, questi sono sicuramente quelli non
ancora sorti ma derivanti da un rapporto contrattuale già esistente che
esplicherà i suoi effetti in futuro, in quanto sono note le condizioni
contrattuali circa i modi e i tempi dei pagamenti. E’ dubbia invece la
riconducibilità nei crediti futuri di quei crediti per i quali non vi sia ancora
un rapporto contrattuale, ma soltanto una aspettativa che si basa su stime
storico-statistiche[11].
La loro individuabilità ai fini dell’efficacia pubblicitaria avverrebbe
attraverso i criteri oggettivi indicati per i crediti “in
blocco”.
Da rilevare che la disciplina della
cessione dei crediti futuri e “in massa” è già stata consentita dalla Legge
21.2.91 n° 52, che ha disciplinato la cessione dei crediti d’impresa, al fine di
favorire lo sviluppo in Italia del
factoring[12],
altrimenti limitato dalle disposizioni civilistiche. L’art. 3 della legge 52/91 consente la cessione “anche
prima che siano stati stipulati i contratti dai quali sorgeranno” e, nel caso
questi siano anche “in massa”, possono essere ceduti purché “sorgeranno da
contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi”
e purché sia individuato il debitore ceduto.
Con riferimento alla operazione di cessione, la
legge prevede un quadro normativo
di favore che, sulla base della pubblicazione della cessione sulla Gazzetta
Ufficiale e attraverso l’applicazione dei meccanismi dell’art. 58 T.U.
bancario[13],
facilita tra l’altro l’opponibilità ai terzi, il trasferimento delle garanzie
accessorie e le eventuali trascrizioni nei pubblici
registri.
Nel nostro ordinamento la segregazione
dei crediti ceduti si realizza ora attraverso:
1.la cessione di tali crediti ad una
società cessionaria specializzata nelle operazioni della specie (art.
3);
2.il vincolo di destinazione, in via
esclusiva, delle somme corrisposte dai debitori ceduti alla soddisfazione dei
diritti incorporati nei titoli emessi per l’acquisto dei crediti cartolarizzati
(oltre che per pagare i costi della procedura) (art. 1, comma 1, lett.
b).
Con riferimento
al primo punto, la Legge istituisce una nuova tipologia di intermediario
finanziario specializzato nella realizzazione delle operazioni in esame, le “società per la cartolarizzazione dei
crediti” che si rendono cessionarie dei crediti da cartolarizzare ed
emettono i titoli oggetto della cartolarizzazione. Le due funzioni possono
essere svolte anche da due soggetti diversi (cessionario ed emittente), entrambi
qualificati quali “società per la cartolarizzazione dei crediti” e disciplinati
dalle medesime norme.
Entrando più nel dettaglio, la disciplina
delle “società per la cartolarizzazione dei crediti”
prevede:
Þ
l’esclusività dell’oggetto sociale nella
realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione;
Þ
la
separazione del patrimonio della “società” rispetto al portafoglio di crediti
ceduti e tra i più portafogli oggetto di operazioni di cartolarizzazione
diverse, al fine di “segregare” i patrimoni ceduti;
Þ
l’applicazione alle stesse della
disciplina del titolo V del T.U. bancario, ad eccezione, tra le altre, della
previsione inerente il capitale minimo di L. 1 mld.[14].
L’attività svolta dal cessionario,
rientrando nel titolo V del T.U. bancario, comporta l’obbligo di iscrizione del
Vehicle nell’elenco generale ex art.
106 e, ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro del 4 aprile 2001[15],
anche a quello “speciale” ex art. 107, anche in assenza dei requisiti
dimensionali.
I margini di flessibilità normativa
consentiti dal T.U. bancario permettono infatti di definire con normativa
secondaria (Decreto del Ministero del Tesoro) sia i criteri specifici per
l’iscrizione delle società del tipo in esame nell’elenco speciale (art. 107, 1°
comma T.U. bancario) che la individuazione di requisiti patrimoniali particolari
(art. 106, 4° comma lett. b). Tale possibilità è stata utilizzata per imporre
una disciplina meno stringente alle “società per la cartolarizzazione dei
crediti”, tenuto conto dell’assenza di rischio assunto dal Veicolo e dalla
necessità di evitare allo stesso di dover sostenere oneri
elevati.
Ciò anche in relazione all’assenza della
funzione di garanzia del patrimonio della società veicolo nei confronti dei
portatori dei titoli, in quanto questi ultimi sono garantiti solo dai crediti segregati.
L’indifferenza del patrimonio societario spiega anche l’esclusione operata dalla
Legge 130/99 (art. 5, comma 2) dall’applicazione dei limiti giuridici
all’emissione di obbligazioni (artt. da 2410 a 2420 del c.c.) e alla raccolta del risparmio dal
pubblico (art. 11 comma 2 del T.U. bancario), sottraendo così le emissioni di
titoli oggetto di cartolarizzazione dai vincoli di correlazione al capitale
proprio.
L’esclusione dall’applicazione della
normativa civilistica sulle obbligazioni pone qualche problema di inquadramento
della natura dei titoli A.B.S.:
sembrerebbe che la Legge 130/99 abbia voluto individuare una nuova tipologia di
titoli senza peraltro specificarne la disciplina nella Legge, ma tipicizzandoli
solo dal punto di vista fiscale (cfr. infra).
Alle emissioni di A.B.S.
si applica la disciplina della sollecitazione al pubblico risparmio,
per la quale la Consob ha emanato un’apposita disciplina[16]
inerente per la redazione del prospetto informativo (art. 2, 2° e 3° comma) e
per regolare l’obbligo di sottoposizione a “rating” nel caso in cui l’operazione
sia rivolta al pubblico oltre che agli investitori istituzionali[17].
Per la quotazione in Borsa degli A.B.S.
per via telematica, la Borsa S.p.A. ha (21.9.99) integrato il “Regolamento dei
mercati organizzati gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.”.
Sotto il profilo fiscale, è
prevista l’applicazione della disciplina fiscale ordinaria sui titoli emessi,
consistente nella ritenuta del 12,5% sugli interessi. E’ stata così evitata
l’applicazione dei regimi più severi previsti per i titoli
atipici.
Desta, viceversa, qualche perplessità
l’applicazione alle “società veicolo” della disciplina fiscale ordinaria
(nessuna previsione è infatti contenuta nella legge), considerata la precipua
funzione svolta di segregare degli attivi e non essendo, sostanzialmente, un
soggetto finalizzato a scopo di lucro. Ciò potrebbe comportare dei costi
aggiuntivi alla procedura di cartolarizzazione e, pertanto, aumentarne i
costi.
Da rilevare infine la disciplina fiscale
di favore (art. 6, 2° comma) per le operazioni di cartolarizzazione realizzate
dalle banche sulle sofferenze entro due anni dalla data di entrata in vigore
della Legge: la possibilità di imputare direttamente al patrimonio netto
(riserve patrimoniali) le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti e
sulle garanzie prestate al cessionario, trasferendole al conto economico per
cinque esercizi in quote costanti.
L’ultimo articolo della Legge 130/99
(art. 7) dispone l’applicazione delle norme, “in quanto compatibili”, alle
operazioni di cartolarizzazione realizzate tramite:
°
fondi comuni di investimento aventi ad
oggetto crediti;
°
l’erogazione di un finanziamento al
soggetto cedente da parte delle società per la cartolarizzazione dei crediti
emittente i titoli.
La prima fattispecie (fondi comuni) è
disciplinata dal Testo Unico sugli intermediari finanziari e dalla normativa di
attuazione. Quest’ultima, in particolare[18],
prevede la forma “chiusa” del fondo e l’obbligo di investimento esclusivo in
crediti o in titoli rappresentativi di crediti.
La seconda fattispecie fa riferimento
allo operazioni di subpartecipation,
che realizzano la segregazione all’interno del bilancio del cedente. Queste
infatti consistono[19]
in un finanziamento concesso dal veicolo che emette i titoli all’Originator su di una massa ben
individuata di crediti e nel vincolo contrattuale di destinazione dei pagamenti
effettuati dai debitori alla restituzione di tale finanziamento. I debiti
restano correlati ai titoli emessi dalla società veicolo pur restando di
proprietà dell’Originator. Tale
opzione sembra poter consentire lo sviluppo del c.d. project financing.
Diverse sono le perplessità in ordine
alla disciplina della Legge 130/99 applicabile a queste ultime fattispecie, per
le quali si rinvia alle pagine che seguono, che esaminano i singoli aspetti
inerenti al processo di cartolarizzazione, nell’ottica particolare dei controlli
di vigilanza.
I
controlli di vigilanza sul processo di cartolarizzazione dei
crediti
Il processo di cartolarizzazione
rappresenta un sistema di collegamento tra il mercato dei crediti e il mercato
degli strumenti finanziari. Questi due mercati sono fondati su schemi e tecniche
operative diverse e sono caratterizzati da meccanismi di valutazione delle
informazioni contrapposti: nel mercato creditizio le informazioni sono valutate
in forma riservata dagli intermediari; nel mercato degli strumenti finanziari vi
è una visibilità pubblica delle informazioni per la valutazione da parte di
tutti gli operatori del mercato. L’integrazione tra i due mercati non avviene,
peraltro, con la diffusione delle informazioni riservate[20].
L’interesse degli Organi di vigilanza è pertanto rilevante
Le finalità del controllo sul processo di
securitization si collega agli obiettivi di carattere
generale (art. 5 T.U. bancario) di stabilità complessiva del sistema, di tutela
del risparmio, di efficienza del sistema finanziario.
Finalità più specifiche riguardano la
promozione del mercato della cartolarizzazione attraverso un sistema che
rafforzi la fiducia del pubblico e degli operatori. Come si è già rilevato, il
mercato della cartolarizzazione è in grado di produrre notevoli benefici e
innovazioni nel mercato del credito e nello sviluppo del mercato
finanziario.
La cartolarizzazione dei crediti,
soprattutto quando questi non originano dal mondo industriale, comporta la
frammentazione del ciclo produttivo tipico del sistema finanziario (raccolta di
fondi tra il pubblico, selezione dei soggetti da finanziare, erogazione del
prestito, contabilizzazione e gestione del medesimo). La vigilanza sugli S.P.V. permette di controllare una parte
importante del ciclo produttivo del mercato del credito e di evitare
un’interruzione sul flusso informativo sui crediti oggetto di
cartolarizzazione[21].
La tutela dei terzi e del mercato viene
realizzata attraverso:
- la
trasparenza delle caratteristiche del portafoglio crediti ceduti, con
particolare riferimento ai flussi finanziari che tale portafoglio provoca nel
tempo a favore dei portatori dei titoli;
- la efficacia delle tecniche realizzate
per “collegare” i portafogli crediti ai titoli emessi che, come si è avuto modo
di rappresentare, comportano l’intervento di diversi soggetti soprattutto per
consentire di migliorare le
caratteristiche dei titoli emessi (credit
enhancement).
Una delle finalità della Legge 130/99 è
pertanto quella di far sì che le operazioni di cartolarizzazione avvengano sotto
lo stretto controllo degli Organi di vigilanza.
Il processo è infatti verificato dagli
Organi di vigilanza in tutti i momenti in cui si spiega. In particolare, tali
Organi effettuano i propri controlli per seguire i flussi finanziari del sistema
e della singola operazione, per verificare il rispetto dei limiti operativi e
dei comportamenti imposti agli operatori, per garantire che l’informativa sulle
operazioni creditizie non subisca inopportune interruzioni; per verificare il
rispetto delle disposizioni inerenti la trasparenze degli strumenti finanziari
nella fase di emissione, collocamento ed eventuale quotazione in
borsa.
Gli aspetti che rilevano ai fini di
vigilanza sono diversi (cfr. schema 2) e riguardano diversi momenti del
processo:
-
l’operazione di cessione pone problemi di stabilità
degli intermediari quando gli operatori coinvolti sono soggetti
vigilati;
-
l’emissione dei titoli pone problemi di
funzionalità dei mercati e di tutela del risparmio, e quindi la legge sottopone
le operazioni della specie ai controlli della Banca d’Italia in tema di
emissioni di valori mobiliari ai sensi dell’art. 129 T.U.
bancario;
-
l’attività
svolta dal Vehicle è un’attività finanziaria, considerato
che tali soggetti intervengono nelle operazioni di securitization quali cessionari di
crediti (spesso di natura finanziaria) e che tale attività è qualificata dal
D.M. 6.7.94 quale attività di finanziamento. Essa rientra pertanto nella
disciplina del titolo V del T.U. bancario;
-
analoghe disposizioni valgono per le società emittenti i titoli diverse
dall’ S.P.V. cessionario, considerato
che le stesse finanziano -
attraverso l'emissione - l'acquisto di crediti da parte dell’ S.P.V. cessionario
medesimo.
-
anche il
servizio di management dei crediti oggetto di cartolarizzazione (servizi di
cassa e dei pagamenti, riscossione crediti) - servicing - assume rilievo per la funzione
informativa e di controllo che il soggetto incaricato deve svolgere e che, per
tale motivo, questo può essere solo un soggetto vigilato dalla Banca d’Italia
(banca o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107
T.U. bancario);
-
il collocamento degli A.B.S. sul mercato ed eventualmente la
quotazione i Borsa, avvengono anch’essi secondo i principi normativi di
carattere generale, sulla base di una specifica normativa
secondaria;
-
le
operazioni di cartolarizzazione realizzate tramite fondi comuni chiusi seguono la
disciplina ordinaria sui fondi comuni, a cui si aggiungono le disposizioni della
Legge 130/99 “in quanto compatibili”.
La Legge 130/99 non predispone, infatti,
un modulo di vigilanza particolare per le operazioni della specie: vengono
realizzati, invece, interventi specifici sui singoli atti del processo, sulla
base della disciplina di carattere generale eventualmente adattata alla
particolare situazione del processo in esame.
Ciò deriva dal fatto che la normativa
introdotta in Italia si innesta in un meccanismo delle operazioni di
cartolarizzazione che già esisteva, ma che presentava dei vincoli che ne
limitavano l’efficacia. La Legge ha inteso rimuovere tali vincoli senza porsi
l’obiettivo di disciplinare ex novo
l’intero processo di cartolarizzazione in forma unitaria (si è già avuto modo di
esporre per sommi capi le modalità con le quali le operazioni di
cartolarizzazione venivano realizzate prima dell’emanazione della Legge 130/99,
la disciplina che veniva applicata e i problemi riconducibili all’assenza di
disposizioni specifiche).
Così anche gli interventi di vigilanza
non sono predisposti per l’operazione unitariamente intesa, ma riguardano i
singoli atti del processo e vengono attuati secondo le modalità già consolidate,
con gli eventuali e opportuni adattamenti (ad es. l’applicazione della procedura
di cui all’art. 58 T.U. bancario alle cessioni, l’approvazione del prospetto
informativo per il collocamento degli A.B.S.). Anche la costituzione delle
“Società per la cartolarizzazione dei crediti” era già sottoposta alla
disciplina generale che veniva applicata secondo modalità specifiche, nei limiti
della flessibilità che la disciplina consentiva.
L’approccio di vigilanza descritto, da un
lato presenta il vantaggio di disporre di un vasto strumentario da applicare con
flessibilità alle diverse possibili caratteristiche con le quali viene
realizzata l’operazione di cartolarizzazione e alla natura dei soggetti
coinvolti, dall’altro, forse presenta l’inconveniente di un appesantimento degli
interventi di vigilanza su un processo che presenta un fine
unitario.
Quanto sopra esposto fa ritenere
opportuno, da un punto di vista prettamente metodologico della presente
esposizione, “fare a pezzi” il processo di cartolarizzazione ed esaminare,
momento per momento, i singoli atti con cui viene realizzato, individuando, per
ciascuno di essi, gli aspetti di vigilanza coinvolti.
La tabella della pagina seguente, che
ricalca quella precedente, dà una descrizione sommaria dei punti in cui
intervengono gli Organi di vigilanza.
schema
2
OPERAZIONE
DI CARTOLARIZZAZIONE E
INTERVENTI
DI VIGILANZA

ARRANGER SPONSOR

COLLOCATORE

GARANTE
(finanziamento) (cessione) (sottoscrizione
titoli)

![]()
RATING ![]()
CESSIONE (finanziamento)
![]()
ORGANI
DI VIGILANZA (sottoscrizione
titoli) LIQUIDITY
PROV.IDER SWAP
PROVIDER
![]()

![]()
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![]()

Le
operazioni e i soggetti che compongono il processo di cartolarizzazione dei
crediti
ARRANGER
L’Arranger è quel soggetto che cura la
“costruzione” dell’operazione di cartolarizzazione. Si tratta spesso di una
società finanziaria o una banca che espleta la funzione di merchant bank, oppure
una SIM o una società di consulenza finanziaria. Quasi sempre, pertanto, si
tratta quindi di un soggetto sottoposto a vigilanza.
L’Arranger cura spesso anche altre
attività che rientrano nel quadro della cartolarizzazione: il collocamento sul
mercato, la quotazione in borsa dei titoli e la loro sponsorizzazione.
Normalmente interviene anche per realizzare le tecniche di credit enhancement, volte a rendere le
caratteristiche dei titoli da emettere più aderenti alle esigenze del
mercato.
Si tratta di soggetti di elevato standing, conosciuti sui mercati
internazionali (quantomeno per quelle operazioni di rilevante ammontare da
collocare su tali mercati) in
quanto sono garanzia della buona costruzione dell’operazione e favoriscono
l’affidamento degli investitori.
La figura dell’ Arranger non è disciplinata dalla Legge
130/99 ma, a seconda della sua natura giuridica (SIM, banca), dalla normativa
che regola il settore di appartenenza (rispettivamente Testo Unico
sull’intermediazione finanziaria e Testo Unico bancario).
ORIGINATOR
La Legge 130/99 non disciplina nulla con
riferimento all’Originator, che può
pertanto essere qualsiasi soggetto che ha interesse a cartolarizzare i propri
crediti.
Peraltro, la normativa si attagliata
maggiormente ai soggetti aventi natura finanziaria. L’esigenza che le operazioni
sottostanti siano uniformi e omogenee e la limitazione posta dall’art. 1, 1°
comma L.130/99 ai soli “crediti pecuniari” comporta che l’Originator dell’operazione di
cartolarizzazione, pur potendo essere qualsiasi tipologia di impresa, è spesso
rappresentato da un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza (banca, intermediario finanziario
disciplinato dal titolo V del Testo Unico bancario). Inoltre la normativa
presenta aspetti fiscali
vantaggiosi, limitati ai primi due anni di vigenza della Legge, per le
operazioni di cartolarizzazione che riguardano le sofferenze bancarie[22].
Nei casi in cui la veste dell’Originator sia indossata da un
intermediario vigilato, l’Organo di Vigilanza valuta la coerenza dell’operazione
con le strategie aziendali e le implicazioni sui profili tecnici e
organizzativi[23].
In particolare, sotto il profilo di rischiosità viene analizzata l’ “effettiva
fuoriuscita del rischio” dal bilancio della banca, al fine di escludere gli asset ceduti dai ratios patrimoniali: non devono essere
previsti obblighi di riacquisto o comunque a sostenere perdite per le attività
cedute; non deve esserci alcun collegamento tra l’ente finanziario e i soggetti
che intervengono nell’operazione (Vehicle, Issuer, Enhancer, ecc.). Per la
quota di rischio eventualmente rimasta a carico della banca, viene richiesto un
apposito requisito patrimoniale. L’obbligo di comunicare la struttura tecnico
giuridica delle operazioni che si
intendono realizzare è pertanto volto a valutare l’effettiva traslazione del
rischio. La diversità nelle modalità tecniche di “cartolarizzazione” comporta la
necessità che l’Organo di Vigilanza valuti caso per caso gli effetti sui ratios patrimoniali di ciascuna
operazione proposta[24].
Sono inoltre date delle prescrizioni in
ordine alle modalità di iscrizione delle operazioni nel bilancio e nelle
segnalazioni di vigilanza e viene richiesta un’ampia informazione delle
operazioni nella nota integrativa al bilancio.
La cartolarizzazione dei crediti delle
banche pone infatti problemi di convenienza ai fini dell’applicazione dei
predetti ratios. Nei paesi dove la
tecnica della securitization è già
sviluppata, le banche tendono a cartolarizzare i crediti migliori in quanto ciò
comporta dei vantaggi nell’applicazione del solvency a parità di rischiosità
complessiva. La cartolarizzazione dei crediti bancari comporta per la banca Originator la necessità di prestare
garanzie e/o di sottoscrivere i titoli più rischiosi (junior class), con clausola di
subordinazione. L’entità della sottoscrizione e/o garanzia è direttamente
proporzionale alla qualità dei crediti ceduti. Considerato che i crediti ceduti
non comportano l’applicazione del solvency, che invece si applica sui titoli
sottoscritti o sulle garanzie rilasciate, la cartolarizzazione di crediti di
qualità migliore comporta normalmente un minor peso complessivo del coefficiente
di solvibilità rispetto al rischio effettivamente sostenuto, tenuto conto che i
meccanismi di ponderazione che lo regolano non discriminano la qualità dei titoli acquisiti, ma esclusivamente la
tipologia di emittente.
La tendenza a cartolarizzare crediti in
sofferenza, appare pertanto una caratteristica tutta italiana, volta a
migliorare la rappresentazione nel bilancio della situazione
dell’intermediario.
E’ allo studio presso il Comitato di
Basilea sulla Vigilanza bancaria, una modifica dell’Accordo sugli standard di
capitale del luglio 1988 per ridurre, oltre alle disparità competitive, anche le
finalità elusive delle operazioni di cartolarizzazione. In particolare, nel
documento del giugno 1999 “A new Capital
Adequacy Framework” viene proposta una ponderazione dei titoli A.B.S., ai fini dell’applicazione del solvency, che varia dal 20% al 150% a
seconda del rating assegnato alla
particolare tranche di titoli e, per
i titoli più rischiosi con rating
peggiore, la deduzione dell’importo sottoscritto dal patrimonio di
vigilanza[25].
Con la comunicazione del 17 marzo 2000 la
Banca d’Italia ha fornito dei criteri per valutare il trattamento prudenziale
dei titoli sottoscritti dalla banche nelle operazioni di cartolarizzazione, differenziato a seconda del grado di
subordinazione dei titoli stessi ai fini del rimborso (titoli “senior”,
“mezzanine” e “junior”). La disciplina prevede, in via generale, che ai titoli
A.B.S. si applichi la ponderazione maggiore tra quelle riferite alle singole
controparti dell’attivo cartolarizzato. Nel caso di acquisto, da parte della
banca, di titoli “senior”, si applica un requisito patrimoniale pari all’8% dell’ammontare acquistato;
per i titoli “junior” e
“mezzanine”, viceversa, occorre effettuare la deduzione dal patrimonio di
vigilanza.
E’ prevista peraltro una disciplina più
favorevole per i titoli “junior” e “mezzanine” nelle operazioni realizzate ai
sensi della Legge 130/99[26].
In tal caso deve essere comunque rispettato: a livello globale, il coefficiente
dell’8% sull’attivo cartolarizzato; a livello di singola banca, l’8% sui titoli
sottoscritti. Inoltre, il trattamento prudenziale grava ovviamente in prevalenza
sui titoli assoggettati ad un grado di subordinazione maggiore e, se il rischio
non è completamente coperto dai titoli maggiormente subordinati, anche sui
titoli con un livello di subordinazione minore. In particolare:
-per i titoli “junior” si applica un
trattamento prudenziale pari al minor onere tra l’ammontare dei titoli della
specie detenuti e il requisito complessivo delle attività cartolarizzate
moltiplicato per la quota di titoli “junior” detenuti sul totale degli
stessi;
-per i titoli “mezzanine” occorre
distinguere due situazioni:
a)
se
l’importo dei titoli “junior” emessi è pari o superiore al requisito di
patrimonializzazione totale delle attività cartolarizzate, si applica anche ad
essi (come per i titoli “senior”) il requisito dell’8%;
b) nel caso contrario si applica la medesima
disciplina dei titoli “junior” limitatamente alla quota non coperta da questi
ultimi, e quindi il minor onere tra
l’ammontare dei titoli della specie detenuti e il requisito complessivo delle
attività cartolarizzate non coperto dai titoli “junior”, moltiplicato per la
quota di titoli “mezzanine” detenuti sul totale. Resta fermo che tale importo
non può essere inferiore all’8% della quota titoli posseduti.
Tali criteri si applicano, nella
sostanza, anche quando sono sottoscritti titoli di natura diversa (“senior” e
“junior”, “senior” e “mezzanine”, “junior” e “mezzanine”).
CESSIONE
L’operazione di cessione è fondamentale
nel processo di cartolarizzazione. A tale operazione la Legge 130/99 dedica
l’art. 4 che facilita, come si è visto, l’efficacia della cessione tra le parti
e nei confronti dei terzi.
Inoltre, la Legge non dispone alcun
vincolo sulla forme della cessione (che può avvenire sia nella forma
pro-solvendo che pro-soluto). Il meccanismo di segregazione sembra però più
facilmente realizzabile attraverso la cessione pro-soluto dei crediti
pecuniari.
La disciplina della cessione prevista dal
codice civile si presenta poco idonea a realizzare l’operazione della specie.
Più adatta la disciplina della Legge 21 febbraio 1991 n° 52 che ha rappresentato
un rilevante progresso. Questa normativa, infatti, oltre a istituire controlli di vigilanza
sul settore, ha realizzato un quadro normativo più adeguato alle esigenze delle
imprese, superando i problemi normativi derivanti dall’applicazione della
normativa civilistica (artt. 1260 e ss. C.C.) sulla cessione del credito[27].
La disciplina codicistica è, infatti, “volta a regolamentare la cessione del
singolo rapporto creditizio e mal si adatta a disciplinare un’attività
sicuramente più complessa. Il superamento dello schema negoziale codicistico ha
infatti consentito di attribuire una funzione nuova, complessa e professionale
alla particolare attività”[28],
consistente nel trasferimento di una globalità di crediti d’impresa e quindi di
realizzare un importante servizio per le imprese.
Sulla base della Legge 52/91 la cessione
è opponibile ai terzi anche senza la notifica al debitore, quando il
corrispettivo sia stato pagato in tutto o in parte. Viene inoltre consentita la
cessione dei crediti individuabili “in massa” anche se non esistenti al momento
della cessione medesima[29],
purché i contratti da cui scaturiscono siano stipulati entro due anni dalla
cessione. La disciplina è comunque applicabile solo alle cessioni effettuate da
un imprenditore ad un soggetto finanziario
dei crediti derivanti dall’esercizio dell’impresa.
L’estensione dell’applicazione della
procedura prevista dall’art. 58 del T.U. bancario[30]
(sulla cessione dei beni e rapporti giuridici individuabili “in blocco”) anche alle cessioni di crediti a favore
di “S.P.V.” (e pertanto riferibili a
“crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili “in blocco” se si
tratta di una pluralità di crediti”) realizza un ulteriore passo avanti sotto
tale aspetto, in quanto rende opponibile ai debitori ceduti e ai terzi la
cessione sulla base della pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, senza la necessita di una notifica individuale ai
debitori.
Considerato che, nel caso della
cartolarizzazione, i crediti vengono ceduti normalmente “in blocco” e che
possono essere ceduti anche crediti futuri, la pubblicazione viene effettuata
indicando semplicemente i criteri per la identificazione del portafoglio
ceduto.
Da rilevare, inoltre, che la diversa formulazione tra la Legge
130/99 e la Legge 52/91 deriva
dalla differente funzioni economiche delle rispettive normative (rispettivamente
attuare operazioni di cartolarizzazione e realizzare la funzionale cessione di
crediti d’impresa) e quindi anche dell’oggetto della cessione: l’elemento
fondamentale per l’individuazione dei crediti “in massa” risiede nella loro “comune imputazione al medesimo
soggetto”. Inoltre, “l’indicazione
del credito ceduto è condizione necessaria perché una cessione in massa possa
ritenersi con oggetto determinato”[31].
Nelle operazioni di cartolarizzazione, viceversa, la cessione può essere “in
blocco” quando riguarda crediti con uno o più elementi distintivi comuni (forma
tecnica, settore economico di destinazione dei crediti, tipologia di
controparte, periodo delle operazioni creditizie, ecc.). Questi aspetti devono
essere specificati nel contratto di cessione.
Vi sono inoltre altri elementi
conseguenti all’applicazione della procedura dell’art. 58 T.U. bancario che
favoriscono l’efficace realizzazione delle cessioni effettuate a fini di securitization:
-
l’automatico trasferimento, con il
medesimo grado, delle garanzie
accessorie che eventualmente assistono i crediti ceduti;
-
l’efficacia
delle trascrizioni nei pubblici
registri dei beni oggetto di leasing compresi nella
cessione;
-
la
sottrazione alla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati dal debitore
ceduto e la riduzione ad un quarto dei termini ordinari entro il quale le
cessioni possono subire la revocatoria fallimentare.
Quest’ultimo aspetto riduce il rischio
che, in caso di fallimento del cedente, l’intera operazione possa essere oggetto
di contestazione.
FINANZIAMENTO
Nel caso in cui il processo di
cartolarizzazione si realizzi attraverso il finanziamento, da parte della
“società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli”, al cedente,
l’art. 7 della Legge 130/99 precisa che le disposizioni che riguardano il
cedente ed il cessionario si intendono riferite rispettivamente al finanziato e
al finanziatore. Le stesse disposizioni della Legge 130/99 si applicano
all’ipotesi in esame “in quanto compatibili”.
Occorre pertanto individuare quali
debbano essere le norme che possono applicarsi alle fattispecie in esame, per
consentire che si realizzi correttamente la segregazione degli asset e quindi il vincolo di
destinazione delle somme corrisposte dai debitori alla soddisfazione dei diritti
incorporati nei titolo A.B.S..
Tra le norma che si adattano alla
situazione vi sono sicuramente:
- l’art. 1
inerente:
1.
l’applicazione delle norme ai soli
crediti pecuniari esistenti e/o futuri, in blocco;
2.
l’obbligo
che il finanziatore sia una società per la cartolarizzazione dei
crediti;
3.
la
destinazione esclusiva delle somme corrisposte dai debitori al soddisfacimento
dei diritti incorporati dai titoli;
- l’art. 2
inerente:
4.
la
redazione del prospetto informativo
5.
l’obbligo
della valutazione da parte di una società di rating nel caso in cui i titoli siano
destinati ad investitori non professionali;
6.
l’obbligo
dello svolgimento del servicing da parte di una banca o di un
intermediario iscritto all’ “elenco speciale”;
- l’art. 3
per gli aspetti che riguardano:
7.
l’oggetto
esclusivo dell’ S.P.V.;
8.
l’applicazione a quest’ultima della
disciplina del titolo V del T.U. bancario;
- l’art. 5
inerente:
9.
la
specificazione della disciplina applicabile alla emissione dei titoli
(applicazione art. 129 e 143 T.U. bancario; esenzione dell’ art. 11 T.U.
bancario e della disciplina civilistica sui limiti quantitativi alla raccolta e
artt. da 2410 a 2420);
- l’art. 6
per gli aspetti che riguardano:
10.il trattamento fiscale degli A.B.S..
Sorgono dei dubbi, invece, sulla
applicabilità delle norme inerenti:
A. la separatezza patrimoniale di ciascun
portafoglio crediti oggetto di cartolarizzazione rispetto agli altri e rispetto
al patrimonio della società per la cartolarizzazione dei crediti (art. 3, 2°
comma);
B. la disciplina della cessione
(applicazione dell’art. 58 T.U. bancario, opponibilità della cessione e effetti
sulla revocatoria fallimentare) (art. 4);
C. le disposizioni sulla iscrizione in bilancio delle minusvalenze di cessione
(art. 6, 3° e 4° comma).
Gli aspetti normativi indicati sub A e B
assumono peraltro una certa rilevanza ai fini della segregazione del portafoglio
oggetto di cartolarizzazione.
Con riferimento al primo aspetto si
ritiene che la separatezza patrimoniale dovrebbe potersi applicare in capo allo
stesso Originator, considerato che il
portafoglio crediti viene mantenuto, nella fattispecie in esame, nel patrimonio
di quest’ultimo, con vincolo di destinazione a favore del Vehicle.
Anche con riferimento al secondo aspetto
(disciplina particolare della cessione), appare necessario che questo venga applicato alla situazione in esame sia
per garantire un collegamento diretto tra portafoglio cartolarizzato e titoli
emessi (opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione dei rapporti creditizi
e ammissione delle sole azioni a tutela dei diritti incorporati nei crediti) sia
per garantire parità di trattamento tra le varie fattispecie disciplinate dalla
Legge 130/99 (applicazione disciplina ex art. 58 T.U. bancario, trasferimento
automatico delle garanzie accessorie sui crediti, sottrazione alla revocatoria
fallimentare dei pagamenti dei debitori).
Il principio della parità di trattamento
appena affermato farebbe propendere per l’applicazione anche delle disposizioni
di favore sulle minusvalenze derivanti dalle eventuali garanzie rilasciate dal
finanziato e poste a copertura delle operazioni di
cartolarizzazione.
Si rileva, altresì, che dal tenore
letterale della norma sembrerebbe esclusa la possibilità di realizzare
l’operazione attraverso due veicoli (il cessionario e l’emittente) [32].
SOCIETA’
PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI (cessionaria e/o
emittente)
Prima dell’emanazione della Legge 130/99
la costituzione di società della specie presentava aspetti di problematicità
soprattutto con riferimento alla segregazione del patrimonio. Le società in
questione, dovendosi rendere cessionarie di portafogli di crediti sui quali
erogavano un finanziamento, rientravano nelle società disciplinate dal titolo V
del T.U. bancario[33]
alla stessa stregua delle società di factoring, anche se con caratteristiche
del tutto peculiari. Restava comunque problematico isolare gli attivi di cui la
società si rendeva cessionaria dalle vicende della società medesima e del gruppo
di appartenenza, mancando i vincoli normativi sulla destinazione del portafoglio
ceduto.
La legge sulla cartolarizzazione dei
crediti consente ora la costituzione anche in Italia di intermediari
specializzati nella realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione.
Uno degli
aspetti più rilevanti della legge riguarda proprio la disciplina delle “società per la cartolarizzazione dei
crediti” (S.C.C.) (art. 3). Queste sono i soggetti cessionari o, se diversi, i
soggetti emittenti i titoli nelle operazioni di cartolarizzazione e devono
possedere un oggetto sociale
esclusivo, consistente nella realizzazione di una o più operazioni di
cartolarizzazione.
Il Vehicle non sopporta alcun rischio di
credito per effetto del collegamento diretto dei titoli al portafoglio crediti
ceduto, determinato dal vincolo di destinazione delle somme corrisposte dai
debitori al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e dei
costi sostenuti per l’operazione. D’altra parte la S.C.C. non ha neppure la
gestione del portafoglio medesimo, essendo questa delegata a soggetti terzi (i
Servicer).
Attività accessorie sono consentite solo
se finalizzate al “buon fine dell’operazione di cartolarizzazione”[34]
quali quelle necessarie a realizzare le tecniche di credit
enhancement.
Per consentire la segregazione del
portafoglio ceduto, il 2° comma dell’art. 3 dispone che il patrimonio della “società” è
separato rispetto al portafoglio dei crediti ceduti[35].
Analoga separazione esiste inoltre tra i diversi portafogli oggetto di operazioni di
cartolarizzazione quando la società ne realizza più d’una.
La funzione del Vehicle è quindi di natura strumentale,
simile a quella svolta da un fondo comune di investimento[36].
Questo, pur rendendosi cessionario del portafoglio crediti, non ha, di fatto, la
titolarità dei relativi diritti. Nei confronti dei titoli emessi non risponde
direttamente col proprio patrimonio per effetto del predetto vincolo di
destinazione.
In relazione alla separatezza
patrimoniale dell’attivo cartolarizzato rispetto al patrimonio dell’S.P.V., la disciplina del bilancio
specificamente adottata per tali soggetti[37]
prevede che le operazioni di cartolarizzazione non vengano contabilizzate nello
stato patrimoniale[38],
ma trovino evidenza solo nella nota integrativa.
Alle “società per la cartolarizzazione
dei crediti” si applica la disciplina del titolo V del T.U. bancario, con alcune
eccezioni e cautele[39],
onde consentirne la funzionalità per
la caratteristica attività che tali soggetti sono votati a
svolgere.
Innanzi tutto non si applica la
disposizione dell’art. 106 del T.U. bancario (comma 3, lett. c) che impone un
capitale versato minimo pari a cinque volte quello previsto dal Codice civile
per le società per azioni (L. 1 miliardo). Ciò in quanto in capitale, nel caso
delle “società per la cartolarizzazione dei crediti” non esprime la funzione di
tutelare l’affidamento dei terzi nei confronti della stessa: nel caso specifico
gli unici “terzi” sono rappresentati dai portatori dei titoli emessi, la cui
tutela è affidata ai meccanismi di “collegamento” dei propri diritti al
portafoglio ceduto. Un Vehicle può
pertanto costituirsi nella forma di società a responsabilità limitata con un
capitale di L. 20 milioni versato per L. 6 milioni.
Può sembrare paradossale che un soggetto
qualificato come “finanziario” possa avere una dotazione patrimoniale così
ridotta quando, per altri soggetti con la stessa natura, vengono richieste
dotazioni patrimoniali elevate. Ciò si spiega considerando la funzione tipica
del soggetti in esame, consistente nel mero tramite dei flussi finanziari e di
garanzia della segregazione del patrimonio nell’ambito del più ampio processo di
cartolarizzazione, al fine di consentire a un altro soggetto di collocare sul
mercato un proprio portafoglio crediti attraverso l’emissione di
titoli.
Il ruolo del Vehicle è pertanto quello di contribuire
a realizzare il “collegamento” tra il portafoglio cartolarizzato e i titoli
emessi, senza assumere una funzione attiva nel processo. La dotazione di mezzi
patrimoniali elevati potrebbe anzi rappresentare un vincolo alla realizzazione
dell’operazione in quanto il costo del capitale dovrebbe essere assorbito dal
processo di cartolarizzazione e quindi riflettersi sui tassi dei titoli, creando
possibili problemi di fattibilità dell’operazione in relazione alle condizioni
del mercato dei titoli di natura obbligazionaria.
Circa il modulo di vigilanza applicato
alle S.C.C., è da precisare preliminarmente che questi, intervenendo nelle
operazioni di securitization in qualità di cessionari, sono qualificati dal D.M.
6.7.94 quali soggetti finanziari.
L’S.P.V. deve quindi essere iscritto nell’elenco generale previsto
dall’art. 106 del T.U. bancario e nell’elenco speciale ex. art. 107 T.U.[40],
anche in assenza dei requisiti dimensionali[41].
Il “vehicle” deve pertanto essere
sottoposto al controllo della Banca d’Italia e all’applicazione degli strumenti
di vigilanza.
Per i motivi descritti più sopra,
peraltro, il modulo di vigilanza applicato ai soggetti in questione è più
attenuato rispetto alle altre società iscritte nell’elenco speciale, tenuto
conto dell’assenza di rischio assunto dal Veicolo[42]
e dalla necessità di evitare allo stesso di dover sostenere oneri elevati. In
particolare, l’S.C.C. viene sottoposto ad obblighi informativi semplificati[43]
ed esonerato dalla disciplina non conforme alla natura della società: alcuni
istituti, quali i coefficienti prudenziali (coefficiente di solvibilità,
disciplina della concentrazione dei rischi), non si adattano all’attività dei
soggetti in questione. Più in dettaglio, gli obblighi inerenti la partecipazione
alla Centrale dei Rischi e l’Archivio unico informatico ex Legge 197/91
potrebbero essere assolti dal cedente quando questo è un soggetto finanziario
vigilato; in caso contrario potrebbe assolverli il “Servicer” (cfr. oltre), considerato che
questo soggetto deve essere una banca o un intermediario iscritto all’elenco
speciale e quindi già sottoposto, per sua natura, a tali
incombenze.
In relazione alla limitata operatività
delle società in esame, derivanti da:
-
il vincolo
di destinazione dei pagamenti da parte dei debitori
ceduti;
-
l’esistenza
del servicer, il quale svolge i
compiti più rilevanti (cfr. infra);
-
la
possibilità di effettuare investimenti per importo e tempo limitato alla
disponibilità dei flussi di cassa,
il modulo della
vigilanza in via continuativa su tali soggetti consiste nel controllo della
correttezza dei comportamenti e del rispetto delle limitazioni operative,
insieme alla verifica della sussistenza di un grado di assetto organizzativo
minimo che garantisca la regolarità delle operazioni affinché si mantengano
efficaci le modalità realizzate per “collegare” i portafogli crediti ai titoli
emessi.
Come si vede, da un lato tali soggetti
sono sottoposti ad una disciplina di vigilanza più stringente (in relazione
all’iscrizione nell’”elenco speciale”), dall’altra, le modalità con cui questa
viene concretamente attuata sono più attenuate. Questa apparente contraddizione
si può spiegare con la delicatezza del meccanismo di cartolarizzazione e con la
necessità di evitare, dal punto di vista degli Organi di controllo, la perdita
di informazioni sui crediti oggetto di cartolarizzazione.
Quanto sopra esposto si applica anche
alle società emittenti i titoli
diverse dalle società cessionarie, considerato che le stesse finanziano - attraverso l'emissione - l'acquisto
di crediti da parte della società cessionaria medesima. I rapporti
tra S.P.V. cessionario e S.P.V.
emittente possono essere di diverso tipo:
-
concessione
di un prestito da parte dell’emittente al cessionario;
-
cessione
del portafoglio dal cessionario all’emittente;
-
acquisto,
da parte dell’emittente, di titoli emessi dal cessionario.
Nel caso in cui la cartolarizzazione
avvenga attraverso un’operazione di finanziamento, il ruolo della S.C.C. è
quello di erogare il finanziamento ed, in contropartita, emettere gli A.B.S..
In tal caso la segregazione degli asset avviene all’interno del patrimonio
dell’Originator finanziato. Resta
fermo il diritto dei possessori dei titoli a rivalersi esclusivamente sui
crediti a cui è collegato il finanziamento.
Il ruolo della S.C.C., in questo caso,
appare meno rilevante e rivolto principalmente all’aspetto della emissione degli
A.B.S..
VEICOLO
FONDO
Come si è visto, la disciplina sulla cartolarizzazione
tramite “fonds de creances” è
precedente (anche se di poco) alla Legge 130/99, che l’ha in qualche aspetto
integrata. Ripercorriamo l’iter normativo, anche se è opportuno precisare fin da
ora che la stessa non ha mai avuto applicazione concreta in Italia.
Il Testo Unico sull’intermediazione
finanziaria ha, come noto, riorganizzato la disciplina sui fondi comuni (ormai
denominati con l’acronimo O.I.C.R.), unificandola (prima esistevano diverse
leggi che disciplinavano le singole categorie di fondi[44]),
ampliandone le possibilità operative e realizzando una sostanziale
delegificazione volta a rendere più flessibili le norme, per adeguarle
all’intensa innovazione finanziaria del settore. Per tali motivi la disciplina
italiana può essere considerata oramai una delle più avanzate in
Europa.
La disciplina legislativa, infatti, non
prevede più l’esistenza di diverse tipologie di fondi comuni e,
conseguentemente, le categorie di attività acquisibili dagli stessi: le
tipologie di O.I.C.R. sono determinate dal Ministero del Tesoro con proprio
regolamento. E’ compito poi del regolamento del singolo fondo individuare: il
tipo di beni, strumenti finanziari e altri valori in cui è possibile investire
le disponibilità del fondo[45].
Il Ministero del Tesoro, con Decreto del
24.5.99 n° 228[46],
e la Banca d’Italia, con Provvedimento del Governatore del 20.9.99, hanno di
fatto istituito la categoria dei “fondi comuni di crediti”, specificando che il
patrimonio di tali fondi devono essere investiti esclusivamente in crediti
oggetto del processo di cartolarizzazione[47]
e che tali fondi devono avere natura “chiusa”[48].
La forma chiusa del fondo è infatti
sicuramente la più idonea a realizzare la securitization.
Da rilevare, peraltro, che non sono stati
costituiti, finora, Veicoli della specie. Le motivazioni risiedono,
presumibilmente, nel fatto che tale soluzione appare poco flessibile, “poco
efficiente a perfezionare operazioni caratterizzate dalla tipicità delle singole
fattispecie per le quali occorre assicurare risposte mirate”[49].
Attraverso tale entità si costituisce,
pertanto, il Vehicle della
cartolarizzazione, che acquisisce i crediti ed emette le quote di
partecipazione. E’ da ritenere che il fondo comune di credito possa costituire
anche il solo “secondo” Veicolo, quello cioè che provvede alla sola emissione:
il Decreto del Ministero del Tesoro, infatti, specifica che il fondo è investito
in crediti o in “titoli rappresentativi di crediti”. Questi potrebbero essere
rappresentati dai titoli emessi dal “primo” Veicolo costituito nella forma di
società di cartolarizzazione dei crediti esclusivamente cessionaria, realizzando
così una struttura “mista” S.P.V.-Fondo.
L’art. 7 della Legge 130/99 ha poi
integrato le disposizioni del T.U.I.F., specificando che le proprie disposizioni
si applicano, “in quanto compatibili”, all’ipotesi in esame. Resta da verificare
quali debbano essere le norme che possono applicarsi alle fattispecie in esame e
come si possa conseguentemente configurare la procedura di
cartolarizzazione.
Tra le norma che si adattano alla
situazione in esame vi sono:
- l’art. 1
che circoscrive i crediti cartolarizzabili (crediti pecuniari esistenti e/o
futuri, in blocco) e favorisce la segregazione del portafoglio (destinazione
esclusiva delle somme corrisposte dai debitori al soddisfacimento dei diritti
incorporati dai portatori delle quote);
- l’art. 2
inerente gli obblighi informativi specifici verso i sottoscrittori (redazione
del prospetto informativo; obbligo della valutazione da parte di una società di
rating nel caso in cui i titoli siano
destinati ad investitori non professionali);
- l’art. 4
sulla disciplina della cessione (applicazione dell’art. 58 T.U. bancario,
opponibilità della cessione e effetti sulla revocatoria
fallimentare);
- l’art. 6
per gli aspetti che riguardano le disposizioni sulla iscrizione nel bilancio del cedente delle minusvalenze
di cessione:
Si ritiene,
viceversa, che non siano applicabili le norme inerenti specificamente gli S.P.V. (art. 1, 1° comma lett. a[50];
art 3[51])
e l’art. 6 in ordine al trattamento fiscale degli A.B.S., atteso che le quote dei fondi
comuni già sono disciplinate da una normativa fiscale di favore.
In ordine al contenuto dell’art. 5
(disciplina applicabile alla emissione dei titoli), si ritiene che anche alle
quote dei fondi comuni di crediti debbano applicarsi gli art. 129 e 143 T.U.
bancario. (richiamati dal predetto articolo), per uniformità di trattamento
rispetto alle altre forme di cartolarizzazione: non si vede perché la
cartolarizzazione tramite “fondi di crediti” debba essere esentata dalle
formalità prescritte dai predetti articoli considerato che si tratta di una
modalità particolare con la quale si realizza lo stesso risultato[52].
Con riferimento agli altri aspetti regolati dallo stesso articolo, l’esenzione
dall’applicazione dell’art. 11 T.U. bancario inerente la raccolta del risparmio
tra il pubblico appare pleonastica, mentre non si attaglia alla fattispecie, in
quanto disciplinata in maniera specifica dal T.U.I.F., l’esenzione dalla
normativa civilistica sulle obbligazioni (artt. da 2410 a
2420).
Circa l’obbligo dello svolgimento del servicing da parte di una banca o di
un intermediario iscritto all’ “elenco speciale” (art. 2, comma 6), si ritiene
che tali compiti possano essere svolti validamente dalla banca depositaria e
dalla S.G.R. che gestisce il fondo. La Legge 130/99 affida infatti al Servicer funzioni di controllo di
conformità alla Legge e al prospetto informativo di tutte le operazioni svolte
nell’ambito del processo di cartolarizzazione. Tali funzioni sembrano
assimilabili a quelle svolta dalla banca depositaria nella gestione dei fondi
comuni[53].
Si ritiene pertanto che nel caso di “fondi di crediti”, la funzione di controllo
possa essere accentrata alla banca depositaria evitando così possibili
sovrapposizioni e aspetti conflittuali tra i vari operatori, con una riduzione
dei costi.
S.G.R.
L’interposizione dell’S.G.R. nel processo
di cartolarizzazione deriva dalla mancanza di soggettività giuridica del Fondo.
E’ la società di gestione che istituisce e gestisce il Fondo, anche se, nel caso
dei fondi di crediti, la gestione si rivolge esclusivamente alla riscossione dei
crediti e alla amministrazione dei temporanei flussi di cassa che si rendono
disponibili in relazione all’incasso dei crediti fino al pagamento di quanto di
competenza dei portatori dei titoli. Gli altri compiti relativi ai servizi di
cassa e di pagamento (che la Legge
130/99 attribuisce al Servicer), si
ritiene che possano essere validamente svolti dalla banca depositaria (cfr.
quanto riferito innanzi con riferimento al Fondo comune).
Per il ruolo che svolge la S.G.R., nel
caso della gestione di fondi di crediti, con forti limitazioni operative, assume
rilievo ai fini di vigilanza[54]
(come per i Special Purpose Vehicle
in relazione al più volte richiamato principio della parità di trattamento
tra le diverse fattispecie) il controllo della correttezza dei comportamenti e
del rispetto delle limitazioni operative, insieme alla verifica della
sussistenza di un assetto organizzativo minimo che garantisca la regolarità
delle operazioni affinché si mantengano efficaci le modalità realizzate per
“collegare” i portafogli crediti ai titoli emessi.
SERVICER
Sulla base di quanto disposto dall’art. 2
della Legge 130/99[55],
il ruolo del Servicer
consiste:
a)
nell’amministrare il portafoglio per
conto del Vehicle e assisterlo nelle
sue incombenze, in particolare raccogliendo le somme dovute secondo il contratto
di cessione, avviare e seguire le
procedure di enhancement, negoziare i
diritti e saldare quanto dovuto;
b) nel verificare che le operazioni siano
conformi alla Legge, al Prospetto informativo;
c)
nel rendere
conto del lavoro svolto al Vehicle,
all’Organo di vigilanza e al Trustee
attraverso la predisposizione periodica di reports che evidenzino l’attività di
incasso e di realizzo dei crediti con riferimento alle quote di capitale, di
interesse e di penali, e di ogni altra somma dovuta in relazione alla
cessione.
La Legge sembra pertanto aver affidato a
tale soggetto il compito di seguire i flussi finanziari derivanti dal processo
di cartolarizzazione, gestendone i relativi aspetti amministrativi, con ampi
poteri discrezionali, affinché
garantisca che le somme via via acquisite consentano di soddisfare gli impegni
derivanti dall’emissione dei titoli e, in caso di necessità, attivare le
garanzie e le linee di credito disponibili.
E’ pertanto un ruolo di primo piano in
quanto consiste nel gestire in via continuativa il processo di cartolarizzazione
di cui, pertanto, il Servicer ne ha
la responsabilità.
E’ in relazione a tale responsabilità e
al possesso di tutte le informazioni su come procede il processo di
cartolarizzazione che la Legge 130/99 gli affida anche funzioni di controllo sul
rispetto di tutte le norme (di legge e del prospetto informativo) che regolano
il processo e che garantiscono l’effettiva segregazione del patrimonio ceduto,
assicurando, in particolare, che i diritti dei sottoscrittori dei titoli vengano
soddisfatti, secondo le modalità definite e nei tempi programmati, dai flussi
che scaturiscono dal portafoglio ceduto.
Tali compiti di controllo fanno
parzialmente assimilare il ruolo del Servicer nel processo di
cartolarizzazione a quello della banca depositaria nella gestione dei fondi
comuni. Questa, infatti, in quanto ha il compito di custodire gli strumenti
finanziari e le disponibilità liquide dei fondi[56]
esercita funzioni di controllo attraverso, tra l’altro, il rifiuto di eseguire
le istruzioni della società di gestione quando queste siano “contrarie alla
legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza”[57].
La rilevanza del ruolo svolto spiega
perché questo possa essere esercitato solo da banche o intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 T.U., che sono soggetti sottoposti ad
una pregnante vigilanza dalla Banca d’Italia. Il legislatore ha pertanto
ritenuto che in relazione alla delicatezza del ruolo, solo tali soggetti diano
garanzie di un assetto organizzativo adeguato allo svolgimento dei compiti, di
procedure contabili affidabili e di un sistema di controlli interni
efficiente.
Da rilevare, inoltre, che la legge sembra
consentire che più soggetti possano svolgere il ruolo del Servicer, ognuno con funzioni diverse,
né sembra escluso che alcune attività specifiche (ad esempio l’attività di
recupero crediti) possano essere delegate a terzi per essere svolte più
efficacemente, sotto la responsabilità del Servicer medesimo.
Il rapporto tra S.P.V. e Servicer sembra pertanto caratterizzato
da un accordo col quale il primo incarica il secondo di amministrare per proprio
conto tutte le attività derivanti dal processo di cartolarizzazione, in
considerazione del fatto che la
segregazione del patrimonio impone che il Vehicle sia il più possibile ininfluente
sul processo (cfr. in proposito quanto riferito in occasione dell’esame della
figura dell’S.P.V.). E per tale
motivo appare non percorribile l’ipotesi che il Vehicle, in quanto soggetto iscritto
nell’Elenco speciale, possa svolgere direttamente il servicing.
Invece, nel caso in cui il cedente sia
una banca o una società finanziaria iscritta all’Elenco speciale, non vi sono
elementi ostativi affinché questo possa svolgere anche il servicing, anche perché in tal modo tale
soggetto può mantenere un rapporto
continuativo con la propria clientela, pur eliminando il rischi
creditizio.
Si ritiene infine che lo stesso assetto
organizzativo debba essere mantenuto nel caso in cui l’operazione di
cartolarizzazione sia svolta attraverso un’operazione di finanziamento anziché
di cessione. Mentre, nel caso in cui sia realizzata nella struttura del “fondo
di crediti”, appare naturale che il servicing venga svolto dalla stessa
banca depositaria, attesa la sostanziale assimilazione dei ruoli più sopra
descritta.
EMISSIONE
Il processo di costruzione
dell’operazione di cartolarizzazione si conclude con la definizione delle
caratteristiche dei titoli che vengono emessi e collocati sul mercato, suddivise
nelle diverse classi (senior, mezzanine,
junior, ecc.), con diverso grado di esigibilità e seconda dei privilegi
gravanti sui flussi di cassa generati dal portafoglio di crediti
ceduto.
La Legge 130/99 dà poche indicazioni
sulla natura dei titoli, mentre impone, in tutti i casi, la redazione del
prospetto informativo il quale deve contenere molte precisazioni inerenti le
caratteristiche dei titoli medesimi. Tale approccio sembra volto a lasciare
libera espressione all’innovazione nella costruzione dell’operazione, evitando
vincoli non giustificati che potrebbero limitarla, imponendo peraltro un aspetto
procedurale che garantisca trasparenza alla stessa.
In tale spirito la Legge, infatti,
esclude l’applicazione degli articoli del Codice civile dal 2410 al 2420[58]
- ovverosia tutta la sezione VII del titolo V inerente le obbligazioni
societarie - e dell’art. 11, comma 2 del T.U. bancario[59].
Con tali esclusioni sono stati resi inefficaci i limiti quantitativi, rapportati
ai mezzi propri, nell’emissione di titoli di debito.
I titoli che scaturiscono dalle
operazioni di cartolarizzazione sono, pertanto, strumenti finanziari non
tipizzati, assoggettati alla disciplina del T.U.I.F. (parte IV, disciplina degli
emittenti), e qualificabili presumibilmente come “titoli di debito”[60]
le cui caratteristiche, ai sensi dell’art. 2 L. 130/99, vengono definite nel
prospetto informativo[61].
Se la natura dei titoli è “atipica”,
alcune caratteristiche fondamentali sono comunque previste dalla
Legge:
-
i diritti
incorporati nei titoli sono soddisfatti dalla destinazione in via esclusiva
delle somme corrisposte dai debitori ceduti[62],
detratti i costi dell’operazione[63];
-
l’obbligo
di sottoporre l’operazione a valutazione da parte di un’agenzia di rating nel caso in cui l’emissione sia
rivolta ad investitori non professionali[64];
-
ai titoli
della specie si applicano l’art. 129 T.U. bancario (disciplina della emissione
di valori mobiliari) e l’art. 143 T.U. bancario (relativo assetto
sanzionatorio)[65].
Che la disciplina specifica dei titoli in
questione debba essere contenuta nel prospetto informativo, si deduce dal fatto
che questo deve essere redatto anche quando l’emissione sia rivolta ai soli
investitori professionali[66].
La disciplina di carattere generale esclude infatti l’applicazione della
normativa inerente la sollecitazione al pubblico risparmio e, conseguentemente,
l’obbligo di redazione del prospetto informativo, nel caso in cui l’offerta sia
rivolta a tali categorie di investitori[67],
nel presupposto che questi non abbiano bisogno di tutela
informativa.
Dal punto di vista fiscale, viceversa, i
titoli A.B.S. sono stati tipizzati attraverso la loro equiparazione alle
obbligazioni emesse da società per azioni regolamentate nei mercati ufficiali.
Si applica, pertanto, l’imposta sostitutiva del 12,5% per le persone fisiche e
per gli investitori istituzionali, mentre è prevista l’esenzione in presenza di
doppia imposizione[68].
Tale disciplina è finalizzata ad evitare la troppo pesante imposizione dei
titoli “atipici” e a favorire così le operazioni in esame[69].
Delineata la normativa di legge
applicabile alle emissioni di titoli A.B.S., una normativa più dettagliata
viene definita dagli Organi di controllo preposti alla funzionalità dei mercati
e alla tutela del risparmio.
Con riferimento alla redazione del
“prospetto informativo”, la Consob ha emanato il relativo regolamento con
provvedimento n° 14275 del 6 aprile 2000, dopo aver sentito le indicazioni degli
operatori.
Si sottolinea la necessità, indicata nel
provvedimento, che il prospetto informativo contenga tutte quelle indicazioni
per consentire al sottoscrittore l’apprezzamento dell’operazione, con
particolare riferimento a:
-
le garanzie
associate all’emissione;
-
il
rendimento dei titoli;
-
i soggetti
che partecipano all’operazione e il ruolo svolto da ciascuno di
essi;
-
le
caratteristiche dei crediti oggetto di cartolarizzazione;
-
i flussi
finanziari della cartolarizzazione e le tecniche di credit
enhancement.
La Legge prevede altresì[70]
che, nel caso in cui i titoli emessi siano offerti ad investitori non
professionali, e quindi venga fatto appello al pubblico risparmio, oltre ad
applicarsi la disciplina della sollecitazione, l’operazione debba essere
assoggettata a rating e tale
evenienza deve essere indicata nel prospetto informativo.
Anche la destinazione alla quotazione in
mercati regolamentati deve essere indicata nel prospetto informativo.
Per consentire la contrattazione in via
telematica dei titoli A.B.S., la
Borsa S.p.A. ha modificato in data 21 settembre 1999 il Regolamento di Borsa,
poi approvato dalla Consob il 14.10.99. Questo prevede requisiti per le società emittenti
(segregazione patrimoniale, certificazione del bilancio), requisiti dei titoli
(valore nominale non inferiore a 100 mld con possibilità di deroga in relazione
alla liquidità del titolo, sufficiente diffusione tra il pubblico o investitori
istituzionali, valutazione in via continuativa da parte delle società di rating, rating minimo da stabilire), obblighi
informativi. Nel caso in cui il titolo sia ammesso all’”EuroMOT”[71]
è anche necessaria la presenza di almeno uno specialista (che può coincidere con
l’emittente) che si impegna a sostenere la liquidità del
titolo.
Con riferimento ai controlli della Banca
d’Italia in tema di emissioni di valori mobiliari ai sensi dell’art. 129 T.U.
bancario, la relativa disciplina[72],
finalizzata alla tutela della stabilità dei mercati, mentre prevede in generale
per i titoli con “caratteristiche standard”[73]
una comunicazione preventiva solo per le operazioni di maggiore importo[74],
per le operazioni di cartolarizzazione tale comunicazione, finalizzata al
monitoraggio del mercato finanziario e a verificare la coerenza delle
caratteristiche tecnico-giuridiche e quantitative delle emissioni con le
condizioni prevalenti e i profili dimensionali del mercato, deve essere
effettuata per qualsiasi importo
emesso.
SPONSOR
Lo Sponsor è un soggetto dotato del
necessario prestigio sul mercato che svolge funzioni di ausilio nella quotazione
dei titoli di società, soprattutto nel caso in cui si tratti della prima volta
in cui la società emittente quota propri strumenti finanziari. Per tale motivo
le funzione può essere svolta solo da alcune categorie di soggetti sottoposti a
vigilanza: banche, imprese di investimento nazionali, comunitarie ed
extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del T.U. bancario[75]
Lo Sponsor ha lo scopo di supervisionare e
collaborare nella procedura di quotazione per garantirne l’ordinato svolgimento
della stessa. Garantisce con la propria immagine e prestigio la corretta
diffusione al pubblico dell’informativa societaria per almeno un anno
dall’ammissione alla quotazione.
Ai sensi della normativa[76],
nel caso di ammissione alla quotazione dei titoli risultanti dalla
cartolarizzazione i compiti e le responsabilità dello sponsor sono di carattere
prettamente informativo e consistono:
1.
nell’attestazione di avere comunicato
alla Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel
corso della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione
dalla Borsa Italiana stessa ai fini dell’ammissione alla quotazione, oltre a
quelli già resi noti dall’emittente;
2.
nell’assicurare che coloro i quali hanno
la rappresentanza della società emittente sono stati adeguatamente informati in
ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai
regolamenti in vigore e conseguenti all’ammissione alla quotazione degli
strumenti finanziari della società stessa;
3.
nell’attestazione che il collocamento dei
titoli, ove previsto, viene effettuato secondo le regole della migliore prassi
nazionale e internazionale.
Di quanto sopra rilascia apposite
dichiarazione scritta alla Borsa Italiana.
COLLOCATORE
L’attività di collocamento è disciplinata
dal Testo Unico sugli intermediari finanziari, che la qualifica quale “servizio
di investimento” (art. 1, 5° comma lett. c) e come tale soggetta alla disciplina
del titolo II della parte II del citato T.U.. Essa è riservata alle imprese di
investimento, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale ex art. 107 T.U. bancario nei casi e alle condizioni stabiliti, ai
sensi dell’art. 19, 4° comma, dalla
Banca d’Italia con provvedimento del 30.9.97. In particolare, in tale
provvedimento si precisa che le
attività in servizi e strumenti finanziari possano essere esercitate dalle
società finanziarie iscritte all’elenco speciale “a condizione che tali servizi risultino
effettivamente correlati con le attività principali e che l’esercizio degli
stessi sia previsto nell’oggetto sociale”. Pertanto, essendo tale attività
collegata precipuamente all’attività di merchant banking, essa può essere
autorizzata solo alle società finanziarie che svolgono l’attività di concessione
di finanziamento alle imprese o l’assunzione di
partecipazioni.
Agli intermediari finanziari così
autorizzati si applicano le norme del T.U.I.F. (e dei relativi regolamenti di
attuazione) di seguito elencate:
Þ
i requisiti
di professionalità degli esponenti aziendali;
Þ
la
disciplina in materia di svolgimento dei servizi;
Þ
le modalità
di deposito e sub deposito degli strumenti finanziari e del danaro della clientela;
Þ
le
disposizioni Consob su controlli interni, tenuta delle evidenze e obblighi
informativi;
Þ
i sistemi
di indennizzo;
Þ
la materia
delle sanzioni.
GARANTE
La prestazione della garanzia è
finalizzata a colmare il divario tra le qualità del portafoglio crediti e la
rispondenza dei titoli emessi alla propensione al rischio degli investitori,
anche al fine di migliorare il rating
e/o di abbassare il tasso di emissione del prestito.
In relazione a ciò il garante deve essere
un soggetto dotato di una robusta reputazione sul mercato (una banca, una
società finanziaria “importante”). Spesso è lo stesso Arranger a svolgere tale
funzione.
AGENZIA
DI RATING
Il rating può essere definito come la
valutazione espressa da un soggetto esterno ed indipendente sulle capacità di un
emittente di adempiere puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi
relativi ad una emissione di titoli di debito. Essa si concentra, quindi sul
rischio creditizio che, nelle operazioni di cartolarizzazione, è determinato da
quattro elementi[77]:
1. il rischio creditizio inerente il
portafoglio cartolarizzato;
2. il rischio inerente il mancato
assolvimento dei compiti e degli impegni assunti dai partecipanti all’operazione
(ad es. fallimento dello Swap
provider, impossibilità sopravvenuta del Servicer a svolgere il proprio ruolo,
ecc.);
3. il rischio derivante dalla costruzione
della struttura dell’operazione e, conseguentemente, che elementi di natura
tecnica (assenza di liquidità, disallineamento dei flussi di cassa, confusione
degli attivi, ecc.) impediscano parzialmente o totalmente, i pagamenti dei
flussi di cassa al servizio dei titoli emessi;
4. il rischio derivante dal mancato rispetto
di determinate condizioni legali (es. mancata efficacia delle cessioni delle
garanzie, ecc.).
L’aspetto più rilevante preso in
considerazione dalle Agenzie di rating
è comunque il primo.
Da rilevare che le tecniche utilizzate
per la individuazione del rating
degli A.B.S. sono del tutto
diverse rispetto a quelle ordinarie: la separazione degli asset rispetto all’Originator impatta sul processo
valutativo delle Società di rating.
Queste non possono prendere in considerazione le caratteristiche del debitore ma
principalmente la capacità prospettica del portafoglio di produrre il cash-flow necessario a garantire
l’adempimento del servizio del debito, tenendo anche conto delle garanzie
collaterali e della struttura dell’emissione. Allo scopo sono esaminate dal
punto di vista storico-statistico le informazioni sui singoli crediti ceduti e
vengono utilizzate delle tecniche che verificano la capacità di generare i
flussi finanziari anche in condizioni estreme (stress). Vengono considerati, in seconda
istanza, le capacità professionali
dei soggetti che intervengono nell’operazione (garanti, gestori dei crediti,
procedure di recupero, ecc.), le implicazioni legali e fiscali dell’operazione,
ecc.. Si giunge così ad una stima della performance del portafoglio e delle
eventuali esigenze di “supporto creditizio” per una classificazione ottimale del
rating. Il giudizio sintetico che ne
scaturisce classifica il livello del rischio del prestito.
In relazione a ciò il rating attribuito può anche essere
migliore rispetto a quello attribuito all’Originator.
L’aspetto rilevante della Legge 130/99 è
quello che riconosce l’importanza della funzione svolta da tale soggetto per la
tutela del risparmio, in quanto dispone l’obbligo della valutazione del merito
del credito quando gli A.B.S. siano
offerti ad investitori non professionali[78].
Conseguentemente la Legge 130/99 predispone una forma di regolamentazione[79],
delegandone la specificazione alla Consob, volta a definire i requisiti di
professionalità e i criteri per assicurare l’indipendenza degli operatori che devono valutare il
merito di credito e i rapporti tra questi e gli altri soggetti che partecipano
all’operazione
Con riferimento a tale aspetto, la
delibera Consob del 2.11.99 ha previsto:
-per la professionalità, requisiti
di forma societaria, di professionalità delle persone che concorrono alla
valutazione del merito creditizio e di adeguatezza organizzativa e operativa.
Tali requisiti si considerano transitoriamente esistenti per gli operatori che,
alla data di entrata in vigore della delibera, già operano da almeno tre anni
sui mercati europei;
-per l’indipendenza, che l’agenzia
di rating non possa essere un soggetto appartenente ai gruppi (e quindi
controllato, collegato o controllato da una medesima società) di uno degli
operatori che a vario titolo partecipano alla procedura.
TRUSTEE
Il Trustee, una figura giuridica tipica
dell’ordinamento anglosassone, è un soggetto cui viene attribuito da una o
più persone un insieme di rapporti
giuridici volti a realizzare un fine specifico. In campo economico e finanziario
viene utilizzato in quelle situazioni in cui vi sia la necessità di una gestione
unitaria, nei confronti di terzi, di una pluralità di interessi in una
determinata situazione giuridica.
Nel caso delle operazioni di securitization, la legge 130/99 (art. 4,
comma 2) ammette il diritto dei portatori di titoli ad aggredire il portafoglio
crediti per soddisfare le proprie ragioni di credito, ma non prevede che
l’azione sia coordinata da un comune rappresentante. Il regolamento delle
singole emissioni viceversa normalmente lo prevede, soprattutto per evitare che
azioni individuali non coordinate frappongano problemi nel realizzare il
processo di cartolarizzazione. In particolare, sulla base di un accordo, il Vehicle garantisce al Trustee la possibilità di verificare
come procedono i flussi finanziari
dal portafoglio ai possessori dei titoli e di chiedere allo stesso
comportamenti idonei per i corretti adempimenti del processo di
cartolarizzazione.
Il Trustee ha quindi funzioni di controllo,
poteri di direttiva e di intervento. In alcuni casi si sostituisce al Servicer in caso di inadempienza di
quest’ultimo.
Rappresenta quindi un importante figura
nel processo, in quanto consente l’esercizio dei diritti incorporati nei titoli
che, come si è detto, sono determinati dalle vicende del portafoglio crediti,
per i quali i portatori degli A.B.S.
non hanno alcun potere di intervento gestionale.
Attuando inoltre funzioni di controllo
nei confronti dell’emittente, ancorché per tutelare gli interessi dei portatori
dei titoli, affianca il ruolo di controllo svolto dal Servicer per garantire un corretto svolgimento dei
compiti inerenti il processo di cartolarizzazione.
BREVI
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nel corso della trattazione sono stati
sottolineati i principali punti di forza della nuova normativa sulla
cartolarizzazione dei crediti e alcuni aspetti che forse potevano trovare una
sistemazione normativa più adeguata.
In conclusione si vuole solo
evidenziare che la Legge 130/99 ha
rimosso molti vincoli conseguendo, anche nel limitato primo periodo di
applicazione delle norme, quantomeno l’effetto positivo di sviluppare un nuovo
mercato, quello dei crediti.
Per il momento questo è caratterizzato
prevalentemente dallo smobilizzo dei bad
loans delle banche, ma esistono potenzialità interessanti anche per molti
altri settori di intervento, quali il credito al consumo, i crediti commerciali,
i crediti bancari performing,
ecc.
Ma l’effetto potenziale più importante
dello sviluppo del mercato secondario dei crediti, può riguardare lo sviluppo di
nuove strategie per gli intermediari finanziari, con effetti importanti sulla
funzionalità e sulla stessa struttura del sistema
bancario.
INDICE
|
Struttura
dell’operazione |
|
pag. |
2 |
|
|
segregazione degli asset |
|
3 |
|
|
credit enhancement |
|
4 |
|
|
finalità
dell’operazione |
|
5 |
|
|
schema 1 (struttura
dell’operazione) |
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La cartolarizzazione in
Italia |
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La Legge 30 aprile 1999
n°30 |
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I controlli di
vigilanza |
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schema 2 (interventi di
vigilanza) |
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Le operazioni e i soggetti
coinvolti |
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arranger |
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originator |
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cessione |
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finanziamento |
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società per la
cartolarizzazione |
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veicolo
fondo |
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SGR |
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servicer |
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emissione |
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sponsor |
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collocatore |
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garante |
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agenzia di rating |
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trustee |
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brevi considerazioni
conclusive |
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indice |
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*Funzionario della Banca
d’Italia, Sede di Milano. Gli orientamenti espressi dall’autore non riflettono
necessariamente quelli dell’Istituto di appartenenza.
[1] inteso questo come un insieme di atti preordinati e organizzati per il raggiungimento di un fine.
[2] normalmente le operazioni di cartolarizzazione hanno durata lunga e le attività cartolarizzate hanno la medesima vita media. Particolari strutture di cartolarizzazione prevedono l’utilizzo di asset di durata breve che presentano la caratteristica di poter generare ulteriori attività con le medesime caratteristiche (revolving credit). Ciò determina una maggiore complessità nella gestione dei flussi dell’operazione e costi amministrativi più elevati.
[3] Nel caso del leasing, la cessione riguarda esclusivamente i crediti impliciti: il contratto di leasing e il bene fisico restano nella disponibilità del cedente.
[4] in caso contrario il rischio riemergerebbe a livello consolidato.
[5] le operazioni pass-trough, nate per prime, sono di fatto superate per i problemi fiscali e di rispetto delle disposizioni di vigilanza da parte dei soggetti investitori, in relazione alla natura di equity del titolo derivante dall’operazione (cfr. Banca Commerciale Italiana: La cartolarizzazione dei crediti: le potenzialità per il sistema finanziario italiano pag. 3 in Tendenze monetarie n° 77 giugno 1999).
[6] cfr. G.Szegö Il controllo del rischio di credito in Il rischio creditizio a cura di G.Szegö e F.Varetto - Utet 1999 pag. 20 e ss.
[7] Decreto legislativo 1 settembre 1993 n° 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” d’ora in poi T.U. bancario.
[8] Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, d’ora in poi T.U.I.F.
[9] d’ora in poi Legge 130/99.
[10] Il D.Lgs. 17 agosto 1999 n° 299 ha disciplinato la trasformazione in titoli delle quote annuali versate dai lavoratori a titolo di “Trattamento di Fine Rapporto” da versarsi ai fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n° 124. A tali operazioni, che hanno natura sperimentale in quanto possono essere effettuate solo dal 1999 al 2003 e da particolari soggetti (emittenti quotati, quotandi ed emittenti nella cui compagine sociale rientrino operatori qualificati), non si applica la Legge 130/99 in quanto hanno finalità particolari (sviluppo della previdenza complementare attraverso lo smobilizzo del TFR senza depauperare la liquidità delle imprese). Queste vengono realizzate con modalità particolari: il fondo pensione apporta il credito del TFR al capitale dell’impresa debitrice, la quale compensa tale debito con l’emissione di azioni, obbligazioni o altri titoli cum warrant riservati al fondo pensione. L’operazione avviene, pertanto, senza l’intervento del Vehicle attraverso l’emissione di titoli “tipizzati”. Sull’argomento cfr. A.Caccamo T.E. Romolotti: “Cartolarizzazione del TFR: riflessioni sul procedimento e sui titoli emettibili” in Diritto e Pratica delle Società n° 22 del 6.12.1999.
[11] cfr. sull’argomento E. Spano Appunti e spunti in tema di cartolarizzazione in Giurisprudenza commerciale 1999 , I , pag. 436.
[12] si pensi alla più favorevole disciplina della revocatoria fallimentare (art. 6) e della opponibilità della cessione ai terzi (art. 5).
[13] l’applicazione dell’art. 58 T.U. è stato esteso con D.Lgs. 4.8.99 n° 342 a tutti gli intermediari iscritti nell’elenco speciale.
[14] il capitale nelle società della specie non esprime la funzione di garanzia verso i terzi portatori dei titoli emessi: la loro tutela è rappresentata dai crediti acquistati.
[15] che ha modificato ed integrato il D.M. del 13.5.1996 relativo all’individuazione dei criteri per l’iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale.
[16] Provvedimento Consob n° 12475 del 6 aprile 2000
[17] Provvedimento Consob n° 12175 del 2 novembre 1999
[18] D.M. 24.5.1999 n° 228 e Provvedimento della Banca d’Italia del 20.9.1999.
[19] cfr. relazione allo schema di legge n° 5058.
[20] cfr. A.P. Soda: “La tutela degli investitori e i poteri di controllo di Banca d’Italia e Consob” intervento al convegno organizzato da Banca CRT e Unione industriali di Torino il 23 settembre 1999.
[21] cfr. intervento del dr. G. Berionne al convegno presso la C.C.I.A.A. di Milano il 18.10.1999
[22] cfr. art. 6, comma 3 L. 130/99. Più in dettaglio tale aspetto è trattato nella parte inerente i contenuti della Legge 130/99.
[23] cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV (Patrimonio di vigilanza), cap. 2 (Coefficiente di solvibilità) par. 2.5 (Calcolo delle attività a rischio: il sistema delle ponderazioni - Crediti cartolarizzati), pag. 7:
“In caso di cartolarizzazione dei propri crediti, le banche portano a conoscenza della Banca d’Italia la struttura tecnico-giuridica delle operazioni e forniscono ogni elemento utile che consenta di valutare se e in quale misura l’operazione comporti un effettivo trasferimento dei rischi su altri soggetti.
Qualora risulti che i rischi, o una parte di essi, permangono in capo alla banca cedente, la Banca d’Italia stabilisce uno specifico trattamento ai fini del coefficiente di stabilità, dandone apposita comunicazione alla banca.”
[24] La cartolarizzazione si presta infatti a pratiche elusive dei requisiti patrimoniali. Ad esempio l’intermediario può sottoscrivere garanzie sull’operazione di cartolarizzazione dei propri crediti ceduti che, attraverso specifiche clausole contrattuali, pesano sul patrimonio di vigilanza in maniera significativamente inferiore.
[25] cfr. Comitato di Basilea: “A New Capital Adequacy Framework” giugno 1999 pag. 36.
[26] Il provvedimento prevede che questa si applichi nel caso in cui “la società veicolo abbia al proprio attivo unicamente i crediti oggetto di cartolarizzazione e non possa indebitarsi ulteriormente rispetto al capitale e ai titoli emessi”. “Tali ultime condizioni devono ritenersi soddisfatte nel caso in cui la società veicolo sia costituita ai sensi della legge n° 130 del 30.4.1999”,
[27] l’art. 1264 c.c. dispone l’efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore dal momento in cui questo l’ha accettata o gli è stata notificata; l’art. 1265 c.c. determina l’efficacia verso i terzi sulla base della notifica al debitore.
[28] cfr. relazione alla legge in esame.
[29] l’art. 3 della Legge 52/91 consente che i crediti possano essere ceduti “anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno” e la possibilità di cedere i crediti “esistenti o futuri .. anche in massa”.
[30] Art. 58 T.U.B., commi 2, 3, 4 e 7 così come modificato dal D.Lgs. 342/99:
“2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile.
...
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’art. 65 e in favore degli intermediari iscritti all’elenco speciale previsto dall’art. 107.”
[31] cfr. D. La Licata “La cessione di rapporti giuridici ‘inividuabili in blocco’ nell’art. 58 T.U. bancario” Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’Italia aprile 1997 pag. 16
[32] La Legge 130/99 prevede da una parte che il finanziamento venga erogato dalla società che emette i titoli; dall’altra che i richiami al “cessionario” debbono intendersi riferiti al “finanziatore”. Pertanto il finanziatore si identifica col cessionario e questo deve essere anche emittente.
[33] e conseguentemente iscritte nell’elenco generale ed eventualmente in quello “speciale”.
[34] art. 2, 3° comma lett. f) Legge 130/99.
[35] viene pertanto operata una deroga all’applicazione dell’art. 2740 c.c.
[36] Da rilevare, peraltro, che assumendo il Vehicle veste societaria, diversamente dal diritto anglosassone, questo assume formalmente un proprio ruolo imprenditoriale con finalità lucrativa, che non risponde alla funzione sostanziale del Vehicle.
[37] Provvedimento della Banca d’Italia n° 88723 del 29 marzo 2000.
[38] Contrariamente a quanto doveva essere fatto in assenza del provvedimento in questione.
[39] art. 3, comma 3 L.
130/99
“3. Alla società cessionaria e alla società emittente i titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del T.U. bancario, ad esclusione dell’art. 106, commi 2 e 3 lettere b) e c), nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico”
[40] cfr. D.M. 4.4.2001
[41] volume di attività finanziarie, ivi incluse le operazioni fuori bilancio, superiori a 200 mld. di lire ovvero mezzi patrimoniali superiori a 10 mld. di lire
[42] cfr. B.Bianchi La titolarizzazione dei crediti nel mercato italiano: aspetti regolamentari e di vigilanza in AA.VV. Lo sviluppo della securitization in Italia pag. 84-85 e AA.VV. Cartolarizzazione dei crediti e scelte gestionali delle banche in Osservatorio monetario n°2/1999 a cura di Assbank e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
[43] per i soggetti già operanti in tale comparto e iscritti nell’elenco speciale è prevista un’informativa statistico-contabile semplificata sull’andamento dei crediti
[44] Legge 77 del 23.31983 sui fondi aperti, D.Lgs. 84 del 25.1.92 sulle SICAV, Legge 344 del 14.8.1993 sui fondi chiusi, Legge 86 del 25.1.94 sui fondi immobiliari.
[45] art. 39 T.U.I.F.
“1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
....
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;
....”
[46] art. 37 del T.U.I.F.
“1. Il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:
a) all’oggetto dell’investimento;
.....
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
......”
[47] Provvedimento BI del 20.9.99 sez. III punto 5.
“Nel caso di fondi istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti”.
[48] art. 4 D.M. 24.5.99 n° 228 commi 1 e 2
“1. Le SGR possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio è investito in una o più delle categorie di beni indicati nel comma 2. ...
2. Il patrimonio del fondo è investito nei seguenti beni:
...
e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
....”
art. 12 D.M.24.5.99 n° 228 comma 1
“ 1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, nei beni indicati dall’art. 4, comma 2, lettere d), e) e f), nonché nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%.
..... “
[49] Circolare A.B.I. del 9 agosto 1999 pag. 4
[50] sull’obbligo che il cessionario sia una società per la cartolarizzazione dei crediti.
[51] che disciplina le Società di cartolarizzazione dei crediti sugli aspetti inerenti l’oggetto esclusivo, la separatezza patrimoniale di ciascun portafoglio crediti oggetto di cartolarizzazione rispetto agli altri e rispetto al patrimonio della società per la cartolarizzazione dei crediti, l’applicazione a quest’ultima della disciplina del titolo V del T.U.B.
[52] si rappresenta, per completezza, che il 5° comma lett. c) dell’art. 129 T.U. esclude l’applicazione delle proprie disposizioni alle quote o titoli rappresentativi di O.I.C.R.; viceversa l’art. 7 della Legge 130/99 dispone l’applicazione di tutte le norme della Legge stessa anche nel caso di fondi di credito “in quanto compatibili. Si ritiene che quest’ultimo principio, che ispira l’uniformità di trattamento, prevalga sulla disposizione di esclusione dell’art. 129 T.U.
[53] cfr. in proposito quanto riportato nella parte riguardante il Servicer, inerente i rapporti tra questo e gli altri soggetti che intervengono nella procedura di cartolarizzazione.
[54] cfr. in proposito il Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 20.9.1999 sulla disciplina delle S.G.R. e del 24.12.1999 sui prospetti e schemi contabili degli O.I.C.R.
[55] art. 2 comma 6 L.
130/99
“6. I servizi indicati nel comma 3 lett. c), del presente articolo [riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento] sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge e al prospetto informativo.”
[56] art. 36, comma 2
T.U.I.F.
[57] art. 38, comma 1. lett. a)
T.U.I.F.
[58] art. 5 comma 2 Legge 130/99
“2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’art. 11, comma 2, del testo unico bancario, né i limiti quantitativi prescritti dalla normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile”
[59] art. 11 T.U.B. commi 2 e 4
“2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
...
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
...
g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla Legge 30.4.99 n° 130 per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.”
[60] di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) del T.U.I.F.
[61] art. 2, commi 1,2 e 3 Legge 130/99:
“1. I titoli di cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2. La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonché l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria”
[62] Art. 1, comma 1, lett. b) Legge 130/99.
[63] Art. 2, comma 3, lett. h) Legge 130/99.
[64] Art. 2, comma 4 Legge 130/99.
[65] Art. 5, comma 1 Legge 130/99.
“1. Ai titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società emittente i titoli, per finanziare l’acquisto dei crediti, si applicano gli artt. 129 e 143 del testo unico bancario”.
[66] Definiti dall’art. 31 comma 2, del Regolamento Consob n°11522 del 1.7.98, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del T.U.I.F., come:
“2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n° 385, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.”
[67] art. 100, comma 1, del T.U.I.F.:
“Le
disposizioni del presente capo non si applicano alle sollecitazioni
all'investimento:
a)
rivolte
ai soli investitori professionali come definiti ai sensi dell’articolo 32, comma
2;
.....”
[68] Art. 6, comma 1 Legge 130/99.
[69] Sorge il problema se anche gli A.B.S. a breve termine possano usufruire di tale vantaggio fiscale, considerato che la normativa fiscale sembra perentoria con riferimento alla durata dei titoli.
[70] art. 2, comma 4 Legge 130/99:
“4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.”
[71] Mercato telematico delle euro-obbligazioni.
[72] Provvedimento del Governatore del 15.12.98 pubblicato nella G.U. n° 303 del 30.12.98
[73] sono considerati tali quei titoli dalle caratteristiche di rendimento, valuta, tasso, ecc., più comuni.
[74] L. 100 mld. di ovvero L. 300 mld. se quotati o destinati alla quotazione,
[75] Articolo 2.3.2, comma 1 Delibera Borsa S.p.A. 11.12.97 (Soggetti abilitati a esercitare l’attività di sponsor).
[76]Articolo 2.3.4, comma 2 Delibera Borsa S.p.A. 11.12.97 (Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari).
[77] cfr. M. Zanelli “La cartolarizzazione e le strutture di rating in: Il controllo del rischio di credito in Il rischio creditizio a cura di G.Szegö e F.Varetto - Utet 1999 pagg. 476 e ss.
[78] art. 2, 4° comma L.
130/9009
“4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l’operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.”
[79] art. 2, 5° comma L.
130/99
“5. La Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) con proprio regolamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l’indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l’informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all’operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria.”