Testo della
legge
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
omissis ....
Art. 13.
(Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi
compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati
dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino
alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a
titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più
celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci
e dai rendiconti dell'Istituto.
2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non
inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità
tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati
con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
Per tipologie diverse da quelle individuate dai predetti decreti
si applicano i commi 18 e 19.
3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice
civile e si applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21
febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque
tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano
la loro validità e il loro grado in favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS
è tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo
della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori.
Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle
facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi
della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della
cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione.
4. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari
finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese
tra detti soggetti.
5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società
per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti
di cui al presente articolo. Alla società si applicano
le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo
106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonchè le corrispondenti
norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo
testo unico. Tale società può finanziare le
operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione
di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129
e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli
non si applica l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai
fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente
comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli
obbligazionari e similari emessi da società quotate
nei mercati regolamentati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma
della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato
ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti già
oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e
di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere
al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli
e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione
dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al
cessionario. L'INPS forma un separato elenco dei crediti ceduti,
oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione
ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario.
Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti
in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono documenti
probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice
civile.
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei
ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse
al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce
successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti
civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della
cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto,
del codice di procedura civile. Il cessionario può
intervenire in tali procedimenti ma non può essere
chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può
in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla
trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano,
avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione
ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario
nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della
riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione
tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati
i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite
idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari.
Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare
con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione
tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese
definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo
1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.
10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS,
in via telematica, secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del
lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento
delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario
gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla
concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore
somma corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonchè
degli oneri per il servizio e per la riscossione. Le somme
riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente
vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel
contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.
12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione
ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti
del concessionario controlli a campione sull'efficienza della
riscossione.
14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti
all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti
dal cessionario.
15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino
alla data di cessione di tali crediti alla costituenda società
di cui all'articolo 15 avente per oggetto esclusivo i rimborsi
dei crediti di imposta e contributivi.
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta
di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta
indiretta.
17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è disciplinato
il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base
a dichiarazione unificata sulla base delle modalità
e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi,
può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani
concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere
del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei
crediti di cui al comma 2, secondo periodo.
19. La cessione, al momento del trasferimento del credito,
produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario
e non può essere effettuata per una entità complessiva
inferiore all'ammontare dei contributi.
Art. 14.
(Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori)
1. Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di
regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali
ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso
versamento degli stessi, con effetto dal 1o gennaio 1999,
per la determinazione del tasso di interesse di differimento
e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni,
è preso a base il tasso ufficiale di sconto.
Art. 15.
(Società per la gestione dei rimborsi)
1. Il Governo è autorizzato a costituire una società
per azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi
di lire, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi
d'imposta e contributivi; il pagamento di quanto dovuto per
tali rimborsi è assicurato dalla riscossione dei crediti
d'imposta e contributivi che saranno ceduti alla predetta
società dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali
e dal cessionario dei crediti INPS. La cessione dei debiti
e dei crediti avviene al valore nominale.
2. La società provvede, tra l'altro, ad acquisire
la liquidità necessaria ai fini di cui al comma 1 mediante
operazioni di cessione dei crediti ad essa ceduti.
3. I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1 sono
integralmente garantiti dai cedenti. Non è richiesto
l'assenso dei creditori per l'efficacia della successione
nei debiti relativi ai rimborsi d'imposta e contributivi;
eventuali rinunzie o transazioni effettuate posteriormente
alla successione in tali debiti si riflettono sull'estensione
della garanzia da parte dello Stato e degli altri soggetti
indicati al comma 1.
4. Alle controversie pendenti nelle quali sono parte lo Stato
e gli altri enti impositori si applica l'articolo 111 del
codice di procedura civile; nelle controversie sorte successivamente
alla successione nei crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio
necessario fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e la
predetta società.
5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a mezzo dei
concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con
le modalità e le procedure indicate nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43. |