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Legge
di conversione
Art. 1.
Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni
di investimento immobiliare, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre
2001
Art. 1.
Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della
formulazione del conto generale del patrimonio, di cui agli
articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14,
comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia
del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso gli
archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo
tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile
e disponibile.
2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali,
individua i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni
non strumentali in precedenza attribuiti a società
a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti
di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati
all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici
e di quelli già attribuiti alle società suddette
è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti
dagli stessi.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà,
in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti
previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti attività di trascrizione, intavolazione
e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi
1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia
del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti locali
che ne facciano richiesta, nonché ai beni utilizzati
per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con
il consenso dei proprietari.
Art. 2.
Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso
soggetti terzi, di più società a responsabilità
limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni
di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti
pubblici di cui all'articolo 1. Le società possono
essere costituite anche con atto unilaterale del Ministero
dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso
le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma,
del codice civile. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori
dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma
2, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna
operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il
patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento
ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle
società di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari
conseguiti.
2. Le società costituite ai sensi del comma 1 effettuano
le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi,
mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti.
Per ogni operazione sono individuati i beni immobili destinati
al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e
dei concedenti i finanziamenti. I beni così individuati,
nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione
di cartolarizzazione, dalle società ivi indicate nei
confronti dello Stato e degli altri enti pubblici o di terzi,
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello
delle società stesse e da quello relativo alle altre
operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse
azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori
dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti
i finanziamenti da esse reperiti.
3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono disciplinati
i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti reperiti dalle
società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in
parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini
e le condizioni della stessa.
4. Alle società di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo
106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, e dell'articolo 107,
nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste
dal titolo VIII del medesimo testo unico.
5. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1
sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano
ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero
ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.
Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai
finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi
i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un
regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle società
di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione
ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è
soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale
sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione
di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti
e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle
stesse, nonché le formalità ad essi connesse,
sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo,
dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società
costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di
alienazione. Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli
immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1,
lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione,
nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento
di cui al comma 1 dell'articolo 3. Non si applica la ritenuta
prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari
delle società di cui al comma 1. Sono escluse dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e
altri soggetti pubblici.
7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999,
n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo
2 della medesima legge, la riscossione dei crediti ceduti
e dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio
immobiliare può essere svolta, oltre che dalle banche
e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma
6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti
il cui intervento è previsto dalle disposizioni del
presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo
3. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto
dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6.
Art. 3.
Modalità per la cessione degli immobili
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite
ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più
decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione
nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
Con gli stessi decreti sono determinati: a) il prezzo iniziale
che le società corrispondono a titolo definitivo a
fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità
di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche
essere rappresentato da titoli; b) le caratteristiche dell'operazione
di cartolarizzazione che le società realizzano per
finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione
di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune
dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;
c) l'immissione delle società nel possesso dei beni
immobili trasferiti; d) la gestione dei beni immobili trasferiti
e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale
con criteri di remuneratività; e) le modalità
per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici
soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con
il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare
valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi
del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del
comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti
ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento
dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unità
immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per
l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo,
al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7
e 8. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate
con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni
di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo
16 febbraio 1996, n. 104.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità
immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo
annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo
21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni,
inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza
del contratto successiva al trasferimento dell'unità
immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo
2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti
ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite
del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le
modalità indicate nel periodo precedente, è
pari a 22.000 euro. Per le unità immobiliari occupate
da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione
della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato
il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento
al solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei
conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale,
solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore
a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione
eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle
singole unità immobiliari ad uso diverso da quello
residenziale può essere esercitato unicamente nel caso
di vendita frazionata degli immobili. Il diritto di prelazione
sussiste anche se la vendita frazionata è successiva
ad un acquisto in blocco. Le modalità di esercizio
della prelazione sono determinate con i decreti di cui al
comma 1.
6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi sono
in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori
e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori
delle unità immobiliari ad uso residenziale purché
essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non
siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze
del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di
opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi,
nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi
ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso
di eliminazione del servizio di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità
immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le unità
immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da quello
residenziale e quelle ad uso residenziale, per le quali i
conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per
l'acquisto, sono poste in vendita al miglior offerente individuato
con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate
dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di
prelazione di cui al comma 5.
8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad
uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma
individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse
unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento.
Per i medesimi immobili è altresì confermato
l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti
in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano
a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad
uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unità residenziali complessive dell'immobile, al netto
di quelle libere.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun
bene immobile e unità immobiliare, nonché l'espletamento,
ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento
dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione
ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del
territorio e a società aventi particolare esperienza
nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva,
le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui
al comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi
nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo
7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del
31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui
al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi
da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti
alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità
di cui al presente decreto. La disposizione non si applica
ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli
enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi
uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi.
Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio
per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati
all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un
interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. E' abrogato il comma 3 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle
riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali
pubblici vincolati a costituirle è realizzata anche
utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a),
e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI
la facoltà di accesso alla Tesoreria centrale dello
Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario
delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonché
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto
con l'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto
con l'Agenzia del territorio.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati
per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto
di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla
data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia
e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi
o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione
iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati
ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1
sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali
interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al
5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato
attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce
gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile
in favore della società beneficiaria del trasferimento.
Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo
1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi
sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si
applica al trasferimento ivi previsto e può essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle società. I trasferimenti di cui al comma
1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, né a quanto disposto dal comma
113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali,
e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136,
concernente la proposizione di progetti di valorizzazione
e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti
pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei
beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto
nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti
pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili
ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali
degli enti stessi.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla
consegna dei documenti relativi alla proprietà dei
beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con
i decreti di cui al comma 1 può essere disposta in
favore delle società beneficiarie del trasferimento
la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti
e dei canoni di locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti,
le società sono esonerate dalla garanzia per vizi e
per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla
proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia
e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione è a
carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario
del bene prima del trasferimento a favore delle società.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte
delle società di tutti i beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita
dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti
alla metà. La stessa riduzione si applica aglionorari
notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti
di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate
dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari
sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli
atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità
di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative
ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo
1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse
non siano state già eseguite.
20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente
al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati
nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle
considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali
i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione,
abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31
ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati
in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione
di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma non
individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al
secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente
ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purché
le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità
residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle
libere.
Art. 4.
Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento
immobiliare
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni
di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso
diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali,
individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I
decreti disciplinano altresì le procedure per l'individuazione
o l'eventuale costituzione della società di gestione,
per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote
del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti
dalla vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano,
per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili
ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1.
Art. 5.
Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare
1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo
le parole: "in monte;" sono aggiunte le seguenti:
"il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può
essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;".
1-bis. All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera
d), è aggiunta la seguente:
"d-bis) alle condizioni e alle modalità con le
quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti
dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente
o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari
e partecipazioni in società immobiliari;".
1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b)
è sostituita dalle seguenti:
"b) le cautele da osservare, con particolare riferimento
all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei
beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo
chiuso effettuati dai soci della società di gestione
o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene,
comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare
del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni
del fondo ai soggetti suddetti;";
"b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle
norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualità e all'esperienza professionale degli investitori;
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma
1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano
assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento
del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in società immobiliari e del 20
per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;"
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno
per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai
provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto
dai commi 1, 1-bis e 1-ter.
3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti
dal comma 2, alle società di gestione del risparmio
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto
compatibili con quanto disposto dai commi 1, 1-bis, e 1-ter.
4. Le società di gestione del risparmio, relativamente
ai fondi già istituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, possono optare per l'applicazione del
regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal presente
decreto, dandone comunicazione alle competenti autorità
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello
stesso.
Art. 6.
Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi
1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai
sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge
25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.
Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'articolo
26, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le ritenute
previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77.
2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la
società di gestione preleva annualmente un ammontare
pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore
netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei
valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto
alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno.
Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non
concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare
dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e
accantonata nel passivo.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta
entro il 20 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva
si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte
sui redditi.
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso
dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo
37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, introdotta dal comma 1-bis dell'articolo 5 del
presente decreto, si applicano a condizione che le quote del
fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato.
Art. 7.
Regime tributario dei partecipanti
1. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonché
le plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso
non sono soggetti ad imposizione, salvo che le partecipazioni
siano relative ad imprese commerciali. Sui proventi di ogni
tipo percepiti o iscritti in bilancio è riconosciuto
un credito d'imposta, che non concorre a formare il reddito,
pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente
riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo
d'imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato,
in ciascun periodo d'imposta, dall'ultimo prospetto predisposto
dalla società di gestione.
Art. 8.
Regime tributario del fondo ai fini IVA
1. La società di gestione è soggetto passivo
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni
dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore
aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall'imposta
dovuta per l'attività della società secondo
le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al
versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le
somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi.
Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di
gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni
degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta ai
sensi dell'articolo 19 del citato decreto. Ai fini dell'articolo
38-bis del medesimo decreto, gli immobili costituenti patrimonio
del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni
ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro
e non oltre sei mesi, senza presentazione delle garanzie previste
dal medesimo articolo.
2. In alternativa alla richiesta di rimborso la società
di gestione può computare gli importi, in tutto o in
parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma
2, del citato decreto. Può altresì cedere a
terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si
applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate,
aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad
imposta di registro nella misura fissa di L. 250.000. 3. Con
decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni dei commi
1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta, all'effettuazione
delle compensazioni e alle cessioni dei crediti.
Art. 9.
Disposizioni di coordinamento
1. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento
immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.
2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato,
di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali
o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte
acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie
e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna
imposta. 3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
1 aprile 1996, n. 239, la lettera d) è abrogata.
4. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "nonché
sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento
immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86"
sono soppresse.
5. Nell'articolo 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio
1994, n. 86, il terzo periodo è soppresso.
6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 è
abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
5 del presente decreto.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari
per lo Stato e le regioni, conseguenti all'attuazione del
presente capo.
Art. 10.
Norma finale
1. Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva di
cui all'articolo 6 è dovuta proporzionalmente al valore
del patrimonio netto del fondo riferito al periodo intercorrente
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
31 dicembre 2001. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1,
si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge . |
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