Legge
di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni
urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti
INPS, nonchè di società per la gestione dei
rimborsi, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261
del 6 novembre 1999
Art. 1.
Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei
crediti INPS
1. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi,
ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le
somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, vantati dall'INPS, gia' maturati e quelli che
matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo
oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la
riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o piu' consulenti
con comprovata esperienza tecnicoeconomica scelti con l'assistenza
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica secondo procedure competitive tra primarie banche
italiane ed estere. L'INPS si avvale altresi' di un consulente
terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione,
scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica secondo procedure competitive
tra primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del
monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sulla base
di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento
ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della
societa' di cui al comma 4, sui risultati economicofinanziari
conseguiti. "; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei
crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le
modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonche'
le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti
da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalita' di gestione
della societa' ivi indicata, sono determinati con uno o piu'
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del
lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di
cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia
dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sara'
concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, che stabilira' i limiti
e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle
individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente
comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti
ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa
nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione
degli effetti finanziari del presente articolo."
c) nel comma 3 il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice
civile e si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52."; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo
saranno ceduti ad una societa' per azioni avente per oggetto
esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti.
I crediti ceduti, nonche' tutti gli altri diritti acquisiti
dalla citata societa' nei confronti dell'INPS o di terzi a
tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti
contratti dalla societa' stessa ai sensi del comma 5, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa'
e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio
separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni
da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente
soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei
prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra'
essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da
terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.";
e) nel comma 5 il primo periodo e' soppresso e dopo le parole
del secondo periodo: "Alla societa'" sono inserite
le seguenti: "per azioni di cui al comma 4". Il
terzo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa'
per azioni di cui al comma 4 finanziera' le operazioni di
acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione
di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini
e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero
dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa'
per azioni di cui al comma 4.". Dopo l'ultimo periodo
del comma sono aggiunte le seguenti parole ", fatta eccezione
per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione
ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi
i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un
regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro
delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalla societa'
di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto
dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi.";
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. L'INPS
iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo
le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto
di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999,
dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista
da norme di legge e dei crediti gia' oggetto di procedimenti
civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi
i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio
di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma
elenchi da trasmettere al cessionario. L'INPS forma separati
elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione
e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme
di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi
e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei
crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.".
g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
" 11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino
alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo
iniziale a titolo definitivo, nonche' degli oneri per interessi
ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni
di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e
per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le
somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate
in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti
dallo stesso ai sensi del comma 5, nonche' al pagamento degli
altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione.
Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo
precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite
nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS
potra' assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione
dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti
per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria
delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati
nei decreti di cui al comma 2.";
h) il comma 14 e' abrogato ;
i) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
" 15. A seguito della costituzione della societa' di
cui all'articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione
dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione
dei crediti ceduti viene trasferita a tale societa' secondo
termini e modalita' da definirsi nei decreti di cui al comma
2.";
l) nel comma 16 dopo le parole: "Le cessioni di cui
ai commi precedenti" sono inserite le seguenti: ",
nonche' tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere
per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione
di cui al presente articolo";
m) i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:
"18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri
incassi, puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani
concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere
del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei
crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al
momento del trasferimento del credito, produce la liberazione
del cedente nei confronti del cessionario e non puo' essere
effettuata per una entita' complessiva inferiore all'ammontare
dei contributi.";
n) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
" 18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo,
si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130. ". 1-bis.
Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma 2, primo
periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito
dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' emanato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi
decreti sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio
di ciascuna ulteriore fase tecnicooperativa dell'operazione
di cartolarizzazione.
Art. 2.
Societa' per la gestione dei rimborsi
1. All'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo del comma 1 le parole: "Il Governo"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica" e le parole:
"dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal
cessionario dei crediti INPS" sono sostituite dalle seguenti:
"dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali ovvero
trasferiti alla stessa in gestione dalla societa' cessionaria
dei crediti INPS di cui al comma 4 dell'articolo 13.";
b) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente:
"I crediti d'imposta e contributivi di cui al comma 1,
che saranno ceduti alla societa', sono integralmente garantiti
dai cedenti.".
Art. 3
(Soppresso).
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alla Camere per la conversione
in legge.
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