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La legge 30 aprile 1999, n° 130, ha introdotto nel nostro
ordinamento la possibilità di effettuare operazioni
di cartolarizzazione.
Tali operazioni possono essere realizzate mediante cessione
dei crediti a società appositamente costituite (c.d.
società cessionarie o società “veicolo”)
che emettono direttamente i titoli per finanziare l’acquisto
dei crediti oppure si avvalgono di altre società allo
scopo dedicate (c.d. società “emittenti”).
Secondo il dettato legislativo, alle società per la
cartolarizzazione si applicano le disposizioni del titolo
V del testo unico bancario concernenti la disciplina degli
intermediari finanziari non bancari.
Ne consegue che, in materia di redazione del bilancio di
esercizio, le società in questione sono tenute ad osservare
le disposizioni previste dal D.Lgs. 87/92 e dai relativi provvedimenti
attuativi (in particolare, Provvedimento della Banca d’Italia
del 31 luglio 1992 concernente i bilanci degli enti finanziari).
Tali disposizioni non contengono una disciplina specifica
delle operazioni di cartolarizzazione. Pertanto, nella nota
tecnica acclusa si forniscono indicazioni circa le modalità
cui devono attenersi le società cessionarie e le società
emittenti i titoli nella predisposizione del bilancio di esercizio.
Al riguardo, considerato che, secondo quanto previsto dalla
legge 130/99, “i crediti relativi a ciascuna operazione
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello
della società e da quello relativo alle altre operazioni”
nella predisposizione della disciplina di bilancio particolare
attenzione è stata posta al fine di assicurare che
la rappresentazione contabile delle operazioni avvenga nel
rispetto di tale previsione.
Ciò posto, tenuto anche conto del principio della
prevalenza della sostanza sulla forma previsto dal D.Lgs.
87/92, con riferimento alle operazioni della specie si richiede,
in particolare, che:
a) le informazioni contabili relative a ciascuna operazione
di cartolarizzazione trovino separata evidenza in appositi
allegati alla nota integrativa:
b) gli allegati debbano contenere tutti i dati di carattere
qualitativo e quantitativo necessari per una rappresentazione
chiara e completa di ciascuna operazione.
Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal
bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.
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