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IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (di seguito "testo unico") emanato con
decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto l'art. 106, comma 4, lettera a), del testo unico,
secondo il quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'UIC, specifica il contenuto delle attivita'
finanziarie indicate nello stesso articolo;
Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico il quale stabili-
sce che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia
e la
Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita'
svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e
patrimo-
nio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanzia-
ri che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca
d'Italia;
Visto il proprio decreto del 13 maggio 1996 (di seguito
"decreto"), concernente i criteri di iscrizione degli intermediari
finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma
1 del testo
unico;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti" che ha ricondotto gli
intermedia-
ri che intervengono nelle operazioni di cartolarizzazione
nell'ambito
degli intermediari finanziari di cui al titolo V del testo
unico;
Visto in particolare l'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile
1999, n. 130, il quale prevede che "alla societa' cessionaria
e
alla societa' emittente titoli si applicano le disposizioni
contenute
nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'art.
106,
commi 2 e 3, lettere b) e c), nonche' le corrispondenti norme
sanzio-
natorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico".
Visto l'art. 2, comma 6 della legge 30 aprile 1999 n. 130
secondo il quale "I servizi indicati nel comma 3 lettera c),
del
presente articolo sono svolti da banche o da intermediari
finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo
unico
bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi
alla
legge e al prospetto informativo".
Considerata l'opportunita' di adeguare le norme per l'iscri-
zione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico al
fine di includervi le societa' per la cartolarizzazione e
i
soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e
dei
servizi di cassa e di pagamento, secondo quanto previsto dalla
legge
30 aprile 1999, n. 130;
Sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'UIC;
Decreta:
Art. 1.
All'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto, dopo le parole
"gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale" sono
inserite
le parole: "ivi comprese le societa' per la cartolarizzazione";
Art. 2.
All'art. 1, comma 1 del decreto, dopo la lettera d) sono
aggiunte
le seguenti lettere:
"e) per legge, la legge 30 aprile 1999, n. 130;
f) per societa' per la cartolarizzazione:
1)le societa' cessionarie di crediti pecuniari, sia esistenti
sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una
pluralita' di crediti, previste dall'art. 3 della legge;
2)le societa' emittenti titoli indicate dall'art. 3 della
legge;
g) per crediti individuabili in blocco, l'insieme di crediti
pecuniari individuabili sulla base di criteri predeterminati
e tali da assicurare l'omogeneita' giuridico-finanziaria degli
stessi;
h) per crediti futuri i crediti non ancora esistenti, in quanto
generabili nel normale esercizio dell'attivita' del cedente."
Art. 3.
All' articolo 2, comma 2 del decreto sono aggiunte le seguenti
lettere:
"f) le societa' per la cartolarizzazione;
g) gli intermediari incaricati della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti dall'
art. 2, comma 3, lettera c) della legge;
h) le altre societa' per la cartolarizzazione istituite ai
sensi
di leggi speciali alle quali si applicano, in quanto compati-
bili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130."
Art. 4.
Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto e' aggiunto il seguente
comma:
"5. Nell'applicazione delle disposizioni previste dai commi
da l a
4 non si tiene conto delle societa' indicate all'art. 2, comma
2,
lettere f) e h)".
Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2001
Il Ministro: Visco
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