Mini guida alle assicurazioni

assicurazioneCosa vuol dire assicurazione: Così recita il vocabolario Zingarelli, versione cartacea, alla voce “assicurazione”, punto 1: “contratto con cui un assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a tenere indenne l’assicurato dagli effetti dannosi di un evento futuro e incerto”.

Questi gli elementi che vengono alla luce dalla definizione letterale del termine:

  • un contratto;
  • un assicuratore da una parte e un assicurato dall’altra.

E si intuiscono i termini del contratto stesso:

  • da un lato, il “pagamento di un premio”: ossia, il versamento di una certa somma di denaro, stabilita nel contratto stesso;
  • dall’altro lato, il servizio che viene “acquistato” mediante il pagamento del premio: la “assicurazione” (vedremo in che senso), per colui che acquista il servizio, di rimanere “indenne (..) dagli effetti dannosi di un evento futuro e incerto”.

E’ il caso di sottolineare, prima di andare avanti, un criterio fondamentale che sta alla base del principio di “assicurazione”: l’esistenza di una “alea” a cui l’assicuratore fa riferimento quando di parla di “indennità”.

La “alea”, nel Diritto Civile, indica un “fattore di rischio” che è previsto in ogni contratto assicurativo e regola quel rapporto di base tra assicuratore e assicurato: il “contratto di assicurazione”, ossia, secondo la definizione letterale, quel rapporto tra due parti regolato da un contratto, si definisce “contratto aleatorio” proprio perché “il rischio” è il vero oggetto del contratto stesso.

A cosa serve l’assicurazione

Quindi, la “assicurazione” si basa sul calcolo della “alea”, ossia del “fattore di rischio” inerente l’oggetto del contratto stesso e, su questo calcolo, viene stabilito il “pagamento di un premio” e le altre condizioni contrattuali.

L’assicuratore, quindi, “quantifica” per così dire, il rischio che un evento si possa verificare (es. furto dell’auto, incendio di una casa, malattia del contraente), traducendolo in un preciso “costo”; o, in altre parole: il “premio”, cioè il costo del servizio, viene calcolato in base alla “probabilità” che un evento particolare si possa verificare.

Altra nota importante è che questa “alea” di rischio non sia controllabile da alcuna delle due parti del contratto: a questo si riferisce l’aggettivo “incerto” che qualifica l’evento di cui la definizione al par.1 (vedremo in seguito i riferimenti di legge).

Ovviamente, ogni contratto di assicurazione prevede una sua “alea” di competenza; esempio: un contratto di assicurazione sulla vita, può prevedere i rischi di malattia, infortuni, morte prematura; si parla, quindi, di rischi o danni “garantiti” dalla polizza assicurativa: cioè, verso i quali l’assicuratore si impegna a corrispondere una certa “indennità” all’assicurato.

“Alea” di rischio e indennità

Ecco che il principio della “alea di rischio” si incontra con quello della “indennità” (uno dei termini della definizione letterale dell’argomento qui trattato).

Una volta che viene stabilito il “margine di rischio” (alea) che un evento, che sarà l’oggetto del contratto tra le parti, si possa verificare, viene fissata una sua “indennità”: ossia una somma di denaro che corrisponde al danno subito.

Il “principio dell’indennità” è regolato da precisi articoli del Codice Civile, dal quale cito a proposito (e cito i termini che ritengo più importanti al nostro ambito):

  • 1918, 1895 C.C.: se il danno subito non è previsto nel contratto, alcun indennizzo è dovuto all’assicurato;
  • 1905 C.C. sui “Limiti del risarcimento”: l’assicuratore risarcirà l’assicurato mediante l’indennizzo concordato nel contratto (né più, né meno);
  • 1908 C.C. sul “Valore della cosa assicurata”: il prezzo dell’indennizzo relativo al danno subito viene stabilito in sede di contratto, con una stima accettata dalle parti;
  • 1909 C.C. sulla “Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose”: un indennizzo che eccede il valore del danno subito costituisce “dolo” da parte dell’assicurato (insinua il sospetto che la “alea di rischio” sia stata preventivata dall’assicurato: il che genera la nullità del contratto).
  • 1910 sulla “Assicurazione presso diversi assicuratori”: la legge prevede la possibilità che un assicurato contragga più di una assicurazione su uno stesso oggetto; ma, al momento della riscossione dell’indennizzo conseguente al danno, la somma ottenuta dalle varie compagnie assicurative non deve eccedere il valore totale del bene assicurato.

Assicurazioni obbligatorie e riferimenti di legge

Il mondo delle assicurazioni prevede tantissime tipologie di polizze, ossia di contratti assicurativi, che spaziano in tutti i settori: quello delle auto, del lavoro, della vita, della casa, etc.

Vediamo ALCUNE delle assicurazioni che per la legge italiana sono da contrarre obbligatoriamente:

Assicurazioni veicoli: Secondo la legge del 24 dicembre 1969 n.990 l’assicurazione obbligatoria è quella della responsabilità civile “derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: si tratta delle note assicurazioni rc auto, moto e natanti.

Assicurazioni sul lavoro: Secondo la legge 7 febbraio 1979 n.29, resa attuativa dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.40 del 9 febbraio dello stesso anno, è obbligatoria l’assicurazione per la “sicurezza sociale” dedicata alla categoria dei lavoratori; vedi a proposito anche le integrazioni effettuate dal Decreto Legislativo n.38 del 23 febbraio 2000, sulle “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”: nello stesso Decreto, all’articolo 13, è previsto anche un indennizzo dei danni psico – fisici del lavoratore (danno biologico), oltre che economici (danno patrimoniale), subiti in seguito a infortuni e malattie causate dal lavoro; il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965 n.1124 su “L’assicurazione infortuni e malattie professionali nell’industria” e sulla “Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Assicurazione prestiti e mutui: Spesso al momento della richiesta di un prestito, viene anche abbinata una polizza assicurativa, che mette al riparo il creditore dalla possibile insolvenza del debito che possa derivare da morte, invalidità permanente o anche perdita del lavoro del debitore. Attenzione: in teoria, secondo la legge, è solo una la tipologia di prestito che prevede una assicurazione obbligatoria, ed è la cessione del quinto dello stipendio; per tutte le altro forme di prestito, le assicurazioni sono facoltative.

Diversamente, nel caso della stipula di un contratto di mutuo casa, ossia quando viene ipotecato un immobile a garanzia della restituzione della somma erogata, l’assicurazione sulla casa è obbligatoria.

Assicurazione casalinghe: Pochi sanno che esiste un’assicurazione obbligatoria dedicata alla casalinghe: dedicata a tutti coloro di età compresa tra i 18 e i 65, che non svolgono altra attività lavorativa se non quella legata alla cura della famiglia e della casa (la tassa da corrispondere è alla INAIL – sezione Assicurazione Infortuni Domestici).

Assicurazioni facoltative

Assicurazione auto: Abbiamo visto al paragrafo precedente che l’assicurazione obbligatoria riguardante i veicoli copre esclusivamente i danni risultanti dalla “Responsabilità Civile” (rc).

Esistono tante altre coperture assicurative contro tanti altri danni ai quali può incorrere un automobilista: ad esempio, quelli derivanti da furto e incendio; oppure quelle che riguardano in particolare i danni che può subire il conducente e/o il passeggero a seguito di un incidente.

Ci sono poi tante altre “alee” di rischio che vengono contemplate dalle compagnie (del resto, il loro lavoro è quello di vendere “indennità” su possibili rischi): quello sul malfunzionamento dell’airbag, quello che tutela l’auto da danni derivanti da eventi atmosferici; spesso le compagnie assicurative, riguardo le polizze auto, propongono dei “pacchetti di polizze” che comprendono più di un rischio, meglio passare in questo caso da un intermediario assicurativo che permetta di escludere le opzioni non richieste.

Esistono, poi, un’infinità di tipologie di assicurazioni facoltative che riguardano il settore del lavoro, spesso stipulate dal lavoratore a beneficio di un familiare in caso di premorienza o perdita di impiego (ad integrazione di quelle obbligatorie).

Riguardo le assicurazioni sulla vita, regolate dall’art.1882 del Codice Civile, le possibilità, sfumature e soluzioni sono davvero tante.

Cito anche le assicurazioni che riguardano i contratti rilasciati ai titolari delle carte di credito: alcune assicurazioni aggiuntive (che prevedono un costo a parte) riguardano l’uso fraudolento delle carte di credito in caso di furto o smarrimento e tutelano il titolare da possibili prelievi e/o pagamenti effettuati con la carta di credito senza il suo consenso.

Nozioni generali sul contratto di assicurazione

Abbiamo visto in testa alla presente guida come per “assicurazione” si intende fondamentalmente un rapporto tra due parti, avente un preciso oggetto: una “alea di rischio” per la quale è previsto un indennizzo, a fronte del quale viene corrisposto un pagamento in denaro.

Il “rapporto tra le due parti” viene stabilito dalle norme di un contratto.

Il contratto assicurativo contiene una serie di elementi, che riguardano: i dati anagrafici del contraente o assicurato, il rischio previsto dall’assicurazione (“alea di rischio”, il margine di rischio inerente un settore particolare: auto, moto, vita, lavoro), il premio da corrispondere e la relativa cadenza, il tipo di indennizzo previsto nel caso si verificasse quel rischio.

In genere, in un contratto assicurativo vengono citate delle “norme comuni” chiamate anche “Condizioni Generali del Contratto di Assicurazione”, che sono quasi identiche per tutti i tipi di contratti assicurativi e contengono solitamente i riferimenti di legge del Codice Civile ai quali il contratto fa riferimento.

Vengono successivamente citate le “norme” che specificano il contratto nelle sue particolarità (vita, auto, lavoro), contemplando anche i rischi che vengono esclusi.

Il contratto di assicurazione, pena la sua nullità, deve avere le seguenti caratteristiche:

  • è un contratto aleatorio, come abbiamo visto, sia per l’assicuratore che per l’assicurato: il rischio che si verifichi l’evento contemplato è incerto per definizione;
  • è un contratto oneroso: è, di fatto, l’acquisto di un prodotto a fronte di un regolare pagamento in denaro;
  • è un contratto che vincola assicuratore e assicurato a delle precise norme, previste dal Codice Civile.

Riferimenti di legge

Oltre i riferimenti che ho citato nel corpo della presente guida, in particolare sul principio della “alea di rischio” e l’indennità, di cui al precedente par.3 e sulle assicurazioni obbligatorie, di cui al par.4, citerò in questo paragrafo i riferimenti di legge fondamentali ai quali si riferisce l’argomento trattato.

Gli articoli principali che regolano il contratto assicurativo sono gli artt.1882 e 1917 del Codice Civile: secondo la legge, l’assicuratore, al momento della sottoscrizione del contratto, si obbliga:

  • a provvedere all’indennizzo previsto dal contratto (art.1882);
  • a mantenere l’assicurato “indenne” riguardo il pagamento di danni a terzi (art.1917);
  • a pagare una “rendita” o un “capitale” al verificarsi del rischio contemplato nel contratto (art.1882).

Gli altri elementi del contratto assicurativo vengono regolati dall’art.1325 del Codice Civile; nei successivi articoli sono previsti anche i casi di nullità del contratto stesso:

  • 1343 da causa illecita;
  • 1345 da motivi illeciti;
  • 1346 dalla illecita dell’oggetto del contratto;
  • 1354 dalla illecita della condizione del contratto.

Altri casi di nullità del contratto di assicurazione sono:

  • 1398 difetto di procura;
  • 1406 mancato consenso del creditore;
  • 1184 verificarsi di un termine non sopraggiunto;
  • 1294 difetto di accettazione nella cessione del credito;
  • 2704 mancanza di data certa.

L’art. 1294, sempre del Codice Civile, regola i casi in cui vi siano diversi “condebitori” nel contratto assicurativo (vedi anche artt.1716, 1944, 1946, 2054 e 2055).

L’art. 1353 riguarda invece la possibilità di risoluzione del contratto.