Risarcimento del danno da incidente stradale

Risarcimento del danno da incidente stradale: il danno patrimoniale

risarcimenti danni incidenteUn incidente stradale può provocare danni o lesioni a oggetti, beni non valutabili e persone.

Sono diverse le categorie in cui vengono raggruppate le diverse tipologie di danno conseguente a incidente stradale, facenti capo principalmente a due macro-categorie: i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali.

I primi possono essere riassunti secondo due concetti: il danno emergente e il lucro cessante.

Il danno emergente è quel tipo di danno che danneggia in maniera diretta i beni di proprietà del soggetto danneggiato dall’incidente (soggetto passivo).

Ad esempio un danno emergente in un caso tipico all’interno di un incidente stradale può essere quello di una rottura di uno specchietto o di un urto alla carrozzeria, con il soggetto danneggiato che si trova quindi nella condizione spiacevole di dover sostenere una spesa per gli interventi di riparazione del bene danneggiato, e avrà quindi diritto a un risarcimento del danno da incidente stradale.

Il lucro cessante è invece costituito dal minore guadagno che un soggetto danneggiato può venire a raggiungere proprio a causa dei danni derivanti da un illecito stradale.

Sempre rimanendo nell’ottica di un sinistro stradale si può prendere come esempio il caso di un libero professionista che deve rimanere fermo per un periodo di tempo a causa di lesioni subite a causa di un incidente stradale.

E’ chiaro come in questo caso la sospensione dall’attività lavorativa corrisponda a mancati guadagni derivanti da impegni presi in precedenza e che non possono venire assolti per cause di forza maggiore.

Risarcimento del danno da incidente stradale: danno non patrimoniale

 Il danno di tipo non patrimoniale è invece identificabile come un danno che non è valutabile in termini prettamente economici perché riguardante fattori come l’onore, la salute e così via.

Non si tratta di una macro-categoria che ha sotto di sé altre categorie, pertanto il danno non patrimoniale è da considerarsi a tutti gli effetti come una categoria indivisibile e unica.

Nonostante questo, all’interno della categoria relativa danno non patrimoniale è possibile comunque rintracciare principalmente tre voci bene distinte che in passato assumevano valenza autonoma: il danno morale (ovvero sofferenza psicologica derivante da incidente, risarcibile e di entità valutabile secondo le disposizioni e le procedure previste dalla legge), il danno biologico (ovvero la lesione permanente, temporanea, totale o parziale della integrità psicologica e fisica di chi è soggetto passivo in un incidente) e il danno esistenziale (ovvero le eventuali conseguenze che incidono nettamente e in maniera negativa sulle relazioni e sull’esistenza del soggetto leso dall’incidente).

Il danno non patrimoniale è stato considerato come una categoria unica a partire dalla sentenza numero 26972/2008 emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite: una sentenza che ha causato una sorte di rivoluzione a livello giuridico all’interno della successiva giurisprudenza.

Tuttavia alcune sentenze successive hanno leggermente attenuato il carattere definitivo e perentorio della suddetta sentenza, stabilendo addirittura in alcuni casi il carattere di autonomia intrinseca nel risarcimento del danno da incidente stradale in termini di danni morali.

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